Termine di impugnazione e notifica in lingua straniera: irricevibile il ricorso (TAR Toscana n. 783 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione degli atti amministrativi lesivi decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento ed è inderogabile, essendo diretto ad assicurare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico. La mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero non integra, di per sé, l’errore scusabile, istituto di carattere eccezionale che richiede oggettive ragioni di incertezza di diritto o gravi impedimenti di fatto. Ove il destinatario risieda in Italia da un periodo di tempo apprezzabile, si presume, secondo l’id quod plerumque accidit, una sufficiente comprensione della lingua italiana e del significato dell’atto. Il ricorso proposto oltre il termine è pertanto irricevibile, con condanna alle spese.
Il Fatto
Il datore di lavoro della ricorrente presentava alla Prefettura di Grosseto, Sportello Unico per l’immigrazione, dichiarazione di emersione di lavoro subordinato irregolare in suo favore. La domanda veniva respinta con provvedimento del 17 ottobre 2020, perché non risultava dimostrata la presenza dell’interessata sul territorio nazionale in data anteriore all’8 marzo 2020. A tal fine era stata prodotta una polizza assicurativa per viaggi all’estero, redatta in lingua straniera e corredata da dichiarazioni giurate rese innanzi al Tribunale di Grosseto, ritenute inidonee perché non provenienti da un organismo pubblico.
La lavoratrice impugnava il diniego con ricorso notificato il 10 luglio 2021, lamentando la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta e sostenendo che, ai fini della prova della presenza, rileverebbero anche le dichiarazioni di privati suscettibili di riscontro oggettivo. Produceva certificazione medica del 30 luglio 2019 e invocava la circolare ministeriale del 30 maggio 2020. L’Amministrazione eccepiva tardività e, nel merito, infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha sollevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’eccezione di irricevibilità, incentrando la decisione sul rispetto del termine decadenziale. Il riferimento normativo è duplice: l’art. 29, comma 1, cod. proc. amm., che fissa in sessanta giorni il termine per l’azione di annullamento, e l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che ne individua il dies a quo nella notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto.
Il Tribunale qualifica tali disposizioni come inderogabili, perché volte a garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici pubblici. Nel caso concreto, il diniego era stato notificato il 23 ottobre 2020 e impugnato solo il 10 luglio 2021, quando il termine era ormai ampiamente spirato.
La difesa della ricorrente si appuntava sulla mancata traduzione del provvedimento, quale possibile causa di rimessione in termini per errore scusabile. Il Collegio esclude che tale circostanza possa fondare il beneficio. La ricorrente aveva dichiarato di vivere in Italia sin dal 25 luglio 2019: valutata secondo l’id quod plerumque accidit, tale circostanza induce a ritenere che, nell’ottobre 2020, trascorsi oltre quindici mesi dall’ingresso, ella avesse sufficiente comprensione della lingua italiana e fosse in grado di intendere il significato dell’atto.
Il giudice richiama la natura eccezionale dell’istituto, che deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione e può essere riconosciuto solo in presenza di oggettive incertezze di diritto o gravi impedimenti di fatto, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. St., Ad. Plen. n. 3 del 2010. Ipotesi, queste, non ricorrenti. Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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