Variante urbanistica mai divenuta efficace e sopravvenuto POC: ricorso inammissibile (TAR Toscana n. 784 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La variante al regolamento urbanistico approvata ai sensi dell’art. 34 della L.R. Toscana n. 65/2014 non acquista efficacia se, decorso il termine per le osservazioni, l’amministrazione non pubblichi sul BURT l’avviso che dà atto della loro mancata presentazione. Il provvedimento resta inidoneo a produrre effetti e non determina alcuna lesione attuale della sfera giuridica del proprietario, con conseguente carenza di interesse al ricorso. La successiva adozione di un nuovo strumento urbanistico che superi quella previsione rende inoltre il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La giurisdizione amministrativa sussiste quando l’impugnativa non investe l’accertamento della natura pubblica o privata della strada, ma la legittimità dell’esercizio del potere urbanistico.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile e del relativo resede in Comune di Ponsacco, nel cui ambito insiste una strada privata. Con deliberazione consiliare n. 72 del 29 novembre 2022 l’ente ha approvato una variante al Regolamento urbanistico finalizzata al potenziamento della viabilità funzionale a un centro di residenza sociale assistita.

Secondo la prospettazione attorea, quella variante avrebbe destinato all’uso pubblico un tratto della strada privata compresa nel resede. La società ha quindi impugnato la delibera deducendo la violazione dell’art. 34 della L.R. n. 65/2014, il difetto dei presupposti e di istruttoria, la carenza di motivazione sulla qualificazione della strada come ad uso pubblico e la mancata attivazione del procedimento ablatorio con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorso non chiede l’accertamento della natura pubblica o privata della strada, ma censura la legittimità di una variante con cui il Comune, nell’esercizio del proprio potere autoritativo, ha impresso alla strada una nuova configurazione urbanistica. La giurisdizione amministrativa è pertanto affermata.

Nel merito il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse e comunque improcedibile. Il giudice ricostruisce il procedimento dettato dall’art. 34, comma 1, della L.R. n. 65/2014, che subordina l’efficacia della variante alla pubblicazione sul BURT dell’avviso attestante la mancata presentazione di osservazioni nel termine di trenta giorni.

Nel caso concreto il Comune aveva adottato la delibera e pubblicato sul BURT l’avviso di adozione, senza che fossero presentate osservazioni. Non era però mai stato pubblicato il secondo avviso sul BURT, quello che avrebbe dovuto certificare la mancata presentazione delle osservazioni e integrare l’efficacia della variante. Il procedimento di approvazione non può quindi dirsi perfezionato, con conseguente definitiva inefficacia del provvedimento impugnato, divenuto inidoneo a produrre ulteriori effetti.

Da ciò deriva l’assenza di una lesione attuale in capo alla società ricorrente idonea a radicare l’interesse al ricorso. In via ulteriore il Collegio rileva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato il nuovo Piano Operativo Comunale con delibera consiliare n. 19 del 23 aprile 2024, che supera la precedente variante semplificata.

In particolare, la viabilità oggetto del giudizio risulta ora individuata come viabilità prevalentemente veicolare ai sensi dell’art. 107 delle N.T.A. e assoggettata a vincolo preordinato all’esproprio, con rappresentazione nella tavola dedicata e inclusione nel relativo elenco. La configurazione urbanistica della variante impugnata è dunque a tutti gli effetti superata dalla previsione del P.O.C. Le spese sono compensate in ragione della natura rituale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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