Il termine perentorio della VIA e l’illegittimità del silenzio del MASE (TAR Sardegna n. 663 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale dettata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini è coerente con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/2577. La mancata espressione dei previsti pareri nei termini, ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa da parte del Ministero. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e agli organi ministeriali di provvedere entro termini fissati, con eventuale attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 26 luglio 2024 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 85,76 MWp con sistema di accumulo e opere di connessione alla RTN.
Verificata la completezza della documentazione, il Ministero pubblicava gli atti e l’avviso al pubblico, assegnando alla procedura un codice identificativo e un termine di trenta giorni per osservazioni e pareri degli enti coinvolti. La fase di consultazione si chiudeva il 18 settembre 2024. Da quel momento il procedimento registrava uno stallo, non essendo acquisito il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La società ha quindi adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere, pur a fronte di diffida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione impropria o di rinvio per la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sulla legge regionale, rilevando l’estraneità della questione rispetto all’oggetto del giudizio, incentrato sul silenzio ministeriale nel procedimento di VIA. Ha inoltre dichiarato inammissibile la documentazione depositata il 21 luglio 2025, in quanto tardiva rispetto ai termini, pur dimezzati, ex art. 73 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che detta speciali prescrizioni per i progetti PNRR. Il comma 2-bis prevede che la Commissione si esprima entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
La ricostruzione temporale offerta dalla ricorrente è stata ritenuta corretta: lo schema avrebbe dovuto essere adottato entro il 18 ottobre 2024, termine decorrente dalla chiusura della consultazione, e comunque entro il 29 dicembre 2024, termine massimo decorrente dalla pubblicazione.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoghe, secondo cui il silenzio del Ministero è manifestamente illegittimo per inosservanza della scansione temporale e il carattere perentorio dei termini non è revocabile in dubbio. La mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di una pronuncia espressa da parte del Ministero.
Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio. Il Tribunale ha ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza; al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni; e, in caso di ulteriore inadempimento, l’intervento del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile quale titolare del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater del TUA. Le spese sono state compensate in ragione del particolare contesto operativo delle amministrazioni.
Nota della Redazione
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