Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese in caso di nuova istanza correttamente formulata (TAR Sardegna n. 538 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, in corso di giudizio, l’amministrazione rilasci i titoli oggetto di causa. Tale definizione del giudizio non implica, tuttavia, alcun riconoscimento della fondatezza delle censure dedotte con il ricorso, né integra revoca o superamento del provvedimento impugnato, allorché il rilascio sia intervenuto a seguito della proposizione di una nuova istanza, correttamente formulata, successiva alla notifica e al deposito del ricorso. In siffatta evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce l’esito corretto, non potendo ravvisarsi una soccombenza virtuale in capo all’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di tre autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari lungo la strada provinciale n. 98, presentava al SUAPE del Comune di Palau un’istanza di rinnovo, avviando il procedimento di autocertificazione. Il SUAPE dichiarava l’irricevibilità della pratica, sul presupposto del riscontro della Provincia, secondo cui l’istante era priva dei titoli abilitativi necessari per il procedimento di autocertificazione ed era pertanto tenuta a presentare una nuova istanza con procedimento in conferenza di servizi.
Avverso tali atti la società proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento. In data 3 febbraio 2026, nelle more del giudizio, la ricorrente depositava istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso il sopraggiunto rilascio delle autorizzazioni oggetto di causa, insistendo nondimeno per la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese del giudizio. La Provincia intimata si opponeva alla richiesta, evidenziando che la cessazione discendeva da una sopravvenienza autonoma, priva di effetti sul piano del riconoscimento della fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della difesa provinciale, osservando che il rilascio delle autorizzazioni, pur consentendo la definizione del giudizio nei termini richiesti, non ha determinato la revoca o il superamento del precedente diniego. Il titolo è, infatti, intervenuto unicamente a seguito della proposizione, in corso di giudizio, di una nuova istanza correttamente formulata, successiva alla notifica e al deposito del ricorso, e non già come esito di una rivalutazione dei provvedimenti impugnati.
La circostanza che l’amministrazione abbia rilasciato le autorizzazioni solo dopo la presentazione di una nuova domanda, conforme al procedimento individuato come corretto, esclude che la definizione del giudizio possa essere letta come un implicito riconoscimento dell’illegittimità degli atti gravati. Ne consegue che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può essere accompagnata dalla condanna dell’amministrazione alle spese, non ricorrendo i presupposti di una soccombenza sostanziale.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio per cui, in assenza di una pronuncia nel merito e di elementi per ritenere la fondatezza delle censure, l’onere delle spese non può essere addossato all’amministrazione che ha semplicemente dato corso a una nuova e corretta istanza della parte interessata.
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Nota della Redazione
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