Rinnovazione istruttoria eccezionale e sindacato di legittimità sul fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 6639 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., solleciti una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello, l’istituto ha carattere eccezionale e postula che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; mentre l’ammissione deve essere specificamente motivata, il rigetto può essere motivato anche implicitamente nella struttura argomentativa della pronuncia di merito. La censura di incompetenza territoriale, non dedotta come motivo di appello, è preclusa in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La procura speciale per la costituzione di parte civile rilasciata dal legale rappresentante di un ente non deve indicare i singoli reati, ben potendo intendersi conferita per tutti i fatti che ledono gli interessi sociali.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, condannando due imputati alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 642, comma 2, e 476 cod. pen. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza.
Le censure riguardavano la nullità della sentenza per vizio di motivazione e mancata rinnovazione dell’istruttoria, la violazione delle norme sulla competenza territoriale, la carenza di una valida condizione di procedibilità per illegittimità della procura speciale rilasciata dal rappresentante della compagnia assicurativa e, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella del giudice di merito. In proposito, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, ha ribadito che la valutazione degli elementi fattuali è riservata al giudice di merito e che la regola “al di là di ogni ragionevole dubbio” lascia fuori soltanto le eventualità astrattamente formulabili ma prive di riscontro nelle emergenze processuali. Ha quindi escluso che la tesi difensiva — un accesso abusivo al pronto soccorso senza registrazione — potesse integrare un dubbio ragionevole.
Con riferimento alla rinnovazione dell’istruttoria, la Corte ha qualificato l’istituto come di carattere eccezionale, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado. Richiamando le Sezioni Unite Ricci n. 12602 del 2016 e la giurisprudenza successiva, ha precisato che mentre l’ammissione della rinnovazione richiede una motivazione specifica, il rigetto può essere sorretto da una motivazione implicita, desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza che evidenzi la sufficienza degli elementi acquisiti. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva congruamente escluso i presupposti di cui all’art. 603 cod. proc. pen.
Il secondo motivo, riguardante l’incompetenza territoriale, è stato giudicato precluso ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata la questione dedotta in appello. La Corte ha inoltre escluso la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado nel giudizio di cognizione, citando la giurisprudenza di legittimità Sez. 6 n. 28455 del 2024 e quanto alle eccezioni di parte in materia.
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la procura speciale per la costituzione di parte civile, rilasciata dal legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve indicare i singoli reati, essendo sufficiente il riferimento a tutti i fatti che ledono gli interessi sociali e pertengono all’oggetto sociale. Il riferimento al sinistro nella procura è stato considerato idoneo a soddisfare il requisito di specificità richiesto per la querela.
Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per essere inedito rispetto all’atto di appello e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del diniego delle attenuanti generiche basata sull’assenza di elementi positivi, valorizzando la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, che ha superato la sufficienza del solo stato di incensuratezza.
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Nota della Redazione
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