Termine per ricorrere decorre dalla consegna al domicilio digitale eletto (TAR Trentino-Alto Adige n. 188 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del provvedimento amministrativo all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal privato nel proprio atto integra domicilio digitale eletto ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. n. 82/2005, con la conseguenza che il destinatario non può opporre eccezioni sulla forma e sulla data di spedizione e ricezione delle comunicazioni ivi indirizzate. Da tale comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 41 VwPO. È inammissibile il ricorso che ometta l’indicazione del giorno di ricezione del provvedimento impugnato, come prescritto dall’art. 40, comma 1, lett. b), VwPO, e che alleghi genericamente di non essere stato raggiunto dalla comunicazione. L’onere di allegare e provare il diverso momento della piena conoscenza grava sul ricorrente, anche in virtù del principio di leale collaborazione tra privato e amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente presenta in via telematica, nell’ottobre 2024, istanza di assegnazione di quaranta posti letto per attività ricettiva alberghiera. La comunicazione di completamento della documentazione, inviata allo stesso recapito PEC, viene evasa dall’istante nel termine di due giorni. Il Comune, dopo aver istruito congiuntamente l’istanza del ricorrente e quella del padre, respinge entrambe per indisponibilità del contingente e per l’esigenza di non concentrare i posti residui su un unico richiedente; il provvedimento di diniego è comunicato il 3 dicembre 2024, sempre al medesimo indirizzo PEC.
Nel gennaio 2025 gli istanti presentano istanza di riesame in autotutela e richiesta di accesso, ottenendo riscontro; seguono incontri e ulteriori richieste. Il ricorso viene notificato al Comune il 7 febbraio 2025. La difesa comunale eccepisce la tardività della notificazione rispetto al termine di sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il quadro normativo sull’invio telematico degli atti, che nessuna parte aveva prospettato. L’art. 8 L.G. n. 17/1993, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, L.G. n. 10/2018, distingue le comunicazioni ai soggetti obbligati all’iscrizione in albi e registri, quelle agli enti pubblici e quelle ai privati non iscritti; per questi ultimi il comma 5 consente di eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale corrispondente a un indirizzo PEC certificato.
Richiamando l’art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. n. 82/2005 e la giurisprudenza che il Collegio dichiara di condividere (TAR Piemonte, Sez. II, n. 590/2023, nonché Cons. Stato, Sez. VI, n. 62/2022), il TAR afferma che chi elegge il domicilio digitale non può contestare forma e data di spedizione e ricezione delle comunicazioni ivi indirizzate. Su questa base rileva che l’amministrazione ha inviato il diniego allo stesso recapito con cui l’istanza era stata presentata e al quale erano stati richiesti e ottenuti i supplementi documentali.
Il ricorrente non ha contestato tali circostanze. La sua allegazione di non aver ricevuto l’atto è quindi non verosimile: la comunicazione si considera validamente effettuata il 3 dicembre 2024 e il ricorso, notificato il 7 febbraio 2025, è tardivo. Il Collegio sottolinea come il ricorso dovesse indicare il giorno di ricezione del provvedimento, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. b), VwPO, e come il termine dell’art. 41 VwPO decorra dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, letta alla luce del principio di leale collaborazione dell’art. 1, comma 1-bis, L.G. n. 17/1993.
In via subordinata, il TAR esamina i motivi e li reputa infondati. Il diniego è stato preceduto dalla deliberazione della Giunta comunale, che ha valutato l’indisponibilità dei posti e l’opportunità di non assegnarli tutti a un solo richiedente: la motivazione, pur con un richiamo ai progetti di altri fondi che può apparire confuso, resta chiara e logicamente ricostruibile. La tesi del criterio cronologico non regge: la disciplina comunale prevede la raccolta cronologica delle domande, ma l’assegnazione avviene con provvedimento motivato del Sindaco su proposta della Giunta, dunque in regime di discrezionalità e non di competenza vincolata.
Quanto alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, la norma invocata non si applica ai procedimenti in cui le istanze si pongono in concorrenza tra loro. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune.
Nota della Redazione
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