Condono edilizio in area vincolata: condizioni cumulative e silenzio-assenso inapplicabile (TAR Sicilia n. 2050 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. Il silenzio-assenso già previsto dall’art. 46, secondo comma, della legge regionale Sicilia n. 17/2004 deve considerarsi abrogato per effetto dell’estensione in Sicilia dell’art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici. Il diniego opposto su opere che incrementano il volume paesaggisticamente inteso costituisce atto vincolato, non richiede preavviso di rigetto né specifica comparazione degli interessi, ed è motivato per relationem ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico, presenta nel 2010 domanda di condono edilizio ex art. 32 del decreto legge n. 269/2003 per un cambio di destinazione d’uso da garage a residenziale e per l’apertura di una finestra sul prospetto, in difformità dal progetto approvato. Il Comune trasmette la pratica alla Soprintendenza per il parere di competenza.

Con provvedimento n. 6065 del 31 marzo 2023 la Soprintendenza rigetta l’istanza richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, che aveva dato lettura restrittiva delle opere condonabili in zona vincolata. La ricorrente impugna il diniego deducendo la formazione del silenzio-assenso ex art. 46 della legge regionale n. 17/2004, la violazione del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e la qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003 richiamando il consolidato orientamento (Consiglio di Stato, VI, n. 1036/2023; Consiglio di Stato, I, n. 90/2023; Consiglio di Stato, VI, n. 8781/2022): la sanatoria in area vincolata presuppone il concorso congiunto di tutte le condizioni, tra cui il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto manca tale presupposto.

La Sezione esclude poi la qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria: l’art. 3, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, recepito in ambito regionale, esclude espressamente le opere che determinano modifica della destinazione d’uso. Il cambio di destinazione del vano, pertanto, integra un incremento volumetrico rilevante sotto il profilo paesaggistico.

Quanto al silenzio-assenso, il TAR richiama la Corte costituzionale n. 155 del 15 luglio 2021: l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004 non è più vigente per effetto dell’art. 7, primo comma, della legge regionale n. 5/2011, che ha reso applicabile in Sicilia l’art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, escludendo il silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici. La norma di esclusione è direttamente applicabile e incompatibile con la permanente vigenza della disposizione regionale.

Il provvedimento era quindi interamente vincolato. Ne deriva l’inutilità del preavviso di rigetto, non essendovi margini per un utile apporto partecipativo, e l’irrilevanza dell’affidamento del privato, che il tempo non può legittimare (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 9/2017). La motivazione per relationem alla circolare è adeguata ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. La disparità di trattamento, infine, attiene all’attività discrezionale e non è invocabile rispetto ad atti vincolati.

Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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