Trasferimento del militare per assistenza al familiare disabile non grave: spetta solo in caso di disabilità grave (TAR Basilicata n. 252 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare con disabilità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 e dell’art. 981 D.Lgs. n. 66/2010, è subordinato alla circostanza che il familiare da assistere versi in una condizione di disabilità grave. La nozione di disabilità rilevante è quella di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, che richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, e non quella di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge, che contempla una compromissione non grave. L’art. 21, comma 2, L. n. 104/1992, che attribuisce un diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda, è norma non pertinente alla fattispecie del trasferimento del lavoratore familiare del disabile, in quanto riferita al trasferimento del lavoratore che sia egli stesso disabile.
Il Fatto
Il ricorrente, Carabiniere effettivo, presentava un’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, L. n. 104/1992, rappresentando esigenze assistenziali sia nei confronti della nonna materna, affetta da disabilità grave, sia del padre, affetto da disabilità non grave.
L’Amministrazione accoglieva parzialmente l’istanza, disponendo il trasferimento del militare per l’assistenza alla nonna. A seguito di un’ordinanza cautelare che ne aveva disposto il riesame per la mancata pronuncia sull’istanza relativa al padre, l’Amministrazione adottava un nuovo provvedimento, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza per la mancata produzione di documentazione sanitaria comprovante la gravità della disabilità del genitore da assistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato la legittimità del provvedimento di riesame, rilevando che il thema decidendum si era ormai spostato sull’atto gravato con i motivi aggiunti. In primo luogo, ha escluso qualsivoglia effetto viziante derivante dalla tardiva adozione del provvedimento di riesame rispetto ai termini assegnati dall’ordinanza cautelare, in ragione della natura ordinatoria di tali termini e del principio di inesauribilità del potere amministrativo.
Nel merito, il Tribunale ha interpretato l’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, che riconosce al lavoratore la facoltà di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, in combinato disposto con l’art. 981 D.Lgs. n. 66/2010. Tale facoltà risulta applicabile al militare, ma solo in presenza dei presupposti individuati dal comma 3 dell’art. 33 citato, ovvero quando la persona assistita versi in una situazione di disabilità grave.
Tale condizione è stata individuata in quella definita dall’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, caratterizzata da una compromissione che riduce l’autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La fattispecie è stata contrapposta a quella di cui al comma 1 del medesimo art. 3, che disciplina le disabilità non gravi.
Nel caso di specie, essendo incontroverso che il padre del ricorrente fosse affetto da una disabilità non grave, il beneficio del trasferimento non poteva essere riconosciuto. Il Collegio ha inoltre escluso la pertinenza dell’art. 21 L. n. 104/1992, trattandosi di norma che disciplina la diversa fattispecie del trasferimento del lavoratore che sia egli stesso disabile, e non quella del trasferimento del lavoratore familiare del disabile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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