La mancata impugnazione degli atti di nomina non rende improcedibile il ricorso avverso l’esito della procedura selettiva (TAR Abruzzo n. 230 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avverso gli esiti di una procedura selettiva per la chiamata di professori universitari, l’impugnazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura e di dichiarazione del vincitore è condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia di merito, senza che occorra impugnare anche i successivi provvedimenti di nomina e presa di servizio. Tale atto di nomina è autonomo, ma si fonda su un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario rispetto all’esito della procedura, sicché l’eventuale annullamento di quest’ultimo esplica sugli atti successivi efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti di nomina solo quando manchi il provvedimento di approvazione dell’esito, non quando tale provvedimento sia stato ritualmente gravato.
Il Fatto
Una docente universitaria ha impugnato il decreto rettorale con cui, all’esito di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, era stata dichiarata vincitrice una candidata ritenuta maggiormente qualificata. Nel ricorso, la ricorrente ha contestato la legittimità dei verbali della Commissione e della graduatoria, deducendo numerosi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili, riguardanti la valutazione dei titoli e della produzione scientifica delle candidate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando prioritariamente le eccezioni di rito. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti di nomina successivi, richiamando il principio per cui l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura selettiva comporta la caducazione automatica degli atti di chiamata, in virtù del nesso di presupposizione-consequenzialità. Ha altresì escluso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo l’attività di riesame della Commissione comportato una rinnovazione dell’istruttoria.
Nel merito, il Collegio ha rammentato che, in materia di concorsi, la Commissione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, sindacabile solo per violazione delle regole procedurali o per macroscopica illogicità o irragionevolezza. Ha quindi ritenuto infondate le censure sulla valutazione dell’attività di ricerca: i poster presentati a congressi nazionali e internazionali sono stati considerati contributi scientifici rilevanti, non essendo richiesta dalla lex specialis una distinzione tra le diverse modalità espositive.
Ha inoltre disatteso le doglianze relative all’attribuzione dei punteggi per la produzione scientifica, per l’attività didattica e per gli incarichi di gestione, ritenendo le valutazioni della Commissione coerenti con i criteri predeterminati e non affette da travisamento. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato rettificato un errore materiale nel punteggio attribuito alla controinteressata, senza che ciò incidesse sugli esiti. Da ultimo, ha rigettato il motivo sulla violazione del principio di collegialità, evidenziando che il giudizio individuale dei commissari è solo propedeutico alla formazione della volontà collegiale. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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