Termini perentori della VIA anche per i progetti PNRR-PNIEC di minore potenza (TAR Molise n. 175 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I criteri di priorità dettati dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 per la trattazione dei progetti PNRR-PNIEC non derogano alla perentorietà dei termini del procedimento di VIA. L’art. 25, comma 7, del T.U.A. qualifica espressamente come perentori tutti i termini del procedimento, e il silenzio della legge impedisce di riconoscere ai criteri di priorità un effetto sospensivo non previsto. Il termine decorre dalla pubblicazione online dell’avviso al pubblico e si articola in 130 giorni per lo schema di provvedimento e 30 giorni per l’adozione finale. L’inerzia dell’Amministrazione integra silenzio inadempimento e impone l’attivazione del potere sostitutivo, non potendo le difficoltà organizzative interne giustificare lo sforamento dei tempi normativamente imposti.

Il Fatto

La società ricorrente presentava il 25 marzo 2022, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, istanza di VIA per un impianto eolico di 32,5 MW da realizzarsi nei Comuni di Campomarino e Portocannone. Dopo la riformulazione richiesta dal MASE e la nuova istanza del settembre 2022, il Ministero dichiarava la procedibilità con nota del 26 gennaio 2023, avviando la consultazione pubblica. Seguivano i pareri contrari dei Comuni interessati, dell’ARSARP e, l’11 maggio 2023, quello negativo della Soprintendenza per i profili paesaggistici.

Da allora il procedimento restava bloccato, senza alcun atto successivo e senza riscontro al sollecito della società del 29 gennaio 2024. La ricorrente agiva quindi ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del silenzio e la condanna delle Amministrazioni a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura, respingendola. Poiché l’art. 25, comma 2-bis, del T.U.A. rimette il provvedimento di VIA alla co-decisione dei due Ministeri, mediante concerto, l’azione contro il silenzio deve rivolgersi a tutte le Amministrazioni titolari del potere decisionale. Il richiamo a Cons. Stato, sez. VI, n. 4245 del 2002 sorregge il corollario: diversamente la tutela sarebbe incompleta.

Nel merito, la difesa erariale sosteneva che per i progetti PNRR-PNIEC di minore potenza non sussisterebbe alcun termine perentorio, dovendosi postergare la trattazione in base ai criteri di priorità. Il Collegio ritiene l’argomento non superabile di fronte al tenore chiaro dell’art. 25, comma 7, del T.U.A., che qualifica perentori tutti i termini del procedimento.

Né ai criteri dell’art. 8, comma 1, del T.U.A. può attribuirsi capacità derogatoria. La ragione di priorità legata alla potenza non è completata da alcuna norma, neppure regolamentare, che individui una soglia. Richiamando TAR Campania-Napoli, sez. V, n. 2204 del 2024, il Collegio osserva che una sospensione ex lege dei termini condurrebbe a conseguenze assurde, incompatibili con l’enfasi della normativa sulla certezza delle tempistiche.

Quanto al caso concreto, il Codice dell’Ambiente articola termini distinti: 130 giorni per lo schema di provvedimento, 30 per l’adozione finale, per un totale di 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Essendo due le pubblicazioni, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 5 luglio 2023, o al più tardi il 4 settembre 2023. Il ricorso, notificato il 6 marzo 2024, è tempestivo e fondato.

L’esame del progetto risulta fermo alla fase preistruttoria, senza alcuna sospensione formale. Il Collegio esclude che il numero elevato di procedimenti in corso possa giustificare il ritardo, trattandosi di questione organizzativa interna. Ordina pertanto al titolare del potere sostitutivo di definire la fase di competenza della Commissione con l’acquisizione del parere ISPRA entro trenta giorni e l’adozione dello schema entro i successivi trenta. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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