Termini perentori della VIA e silenzio-assenso tra amministrazioni nel concerto del MIC (TAR Puglia n. 859 del 21.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 e non tollerano dilazioni fondate su criteri di priorità nella trattazione delle istanze, che non possono comprimere il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale. Le disfunzioni organizzative interne agli uffici e il carico di istanze non costituiscono esimenti dell’inerzia dell’amministrazione procedente. Al procedimento di VIA si applicano gli istituti di semplificazione e di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte: il silenzio dell’amministrazione chiamata a rendere il concerto o l’assenso si equipara ope legis ad atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento conclusivo. In materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio non vincolante e, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione provvede comunque sulla domanda. Sussiste pertanto l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione che non concluda il procedimento nei termini di legge.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al MASE l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006, necessaria per realizzare e mettere in esercizio un impianto agro-fotovoltaico ubicato nel Comune di Foggia. Il procedimento si è avviato con la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la fase di consultazione si è conclusa senza osservazioni.
Da quel momento nessun ulteriore atto è stato adottato. La società ha rivolto ripetuti solleciti e, da ultimo, una diffida, senza esito. Il MASE ha replicato che i termini non erano spirati, ritenendo il procedimento sospeso in applicazione del criterio di priorità fondato sulla maggiore potenza di altri impianti. Di qui il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna all’adozione del provvedimento finale, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dei termini. L’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 li definisce espressamente perentori, e l’art. 3-bis del medesimo decreto impone che le norme ambientali siano derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi. Né vale invocare i criteri di priorità: la stessa novella in tema di progetti prioritari ha precisato che la nuova disciplina non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.
Il carico di istanze non assume rilievo. Richiamando Cons. Stato n. 9791/2024, il Collegio osserva che, come non possono essere addotti a giustificazione dell’inadempienza i ritardi attribuibili all’amministrazione, così non possono esserlo le disfunzioni organizzative interne, rilevanti solo come eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario.
Il Tribunale ritiene applicabili al procedimento di VIA gli istituti di semplificazione e di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte, confermando l’orientamento già espresso dalla Sezione con due recenti sentenze. L’art. 25, comma 1, del decreto stabilisce che, se i pareri non sono resi nei termini o esprimono valutazioni negative, l’autorità competente procede comunque alla valutazione.
Il coordinamento con l’art. 17-bis legge n. 241/1990 consente di estendere il meccanismo del silenzio-assenso alle decisioni pluri-strutturate. Secondo Cons. Stato, Commissione speciale, parere n. 1640/2016, il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis ad atto di assenso. Quanto al concerto del MIC, l’art. 25, comma 2-bis fa salvo l’art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021, che qualifica il parere paesaggistico come non vincolante, con facoltà di provvedere comunque sulla domanda.
Il Collegio esclude infine che il concerto possa giustificare la stasi, collocandosi in una fase successiva rispetto alla mancata determinazione della Commissione tecnica. Accerta quindi l’illegittimità del silenzio e ordina al MASE di determinarsi entro trenta giorni, con spese seguite alla soccombenza; la nomina del commissario ad acta resta subordinata a istanza di parte in caso di perdurante inadempimento.
Nota della Redazione
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