Terzo condono e abusi maggiori in zona vincolata: sanatoria preclusa (Cons. Stato n. 8852 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono, per gli abusi ricadenti nella tipologia della ristrutturazione edilizia, la sanatoria è preclusa in radice ove l’intervento sia realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, senza che occorra il parere dell’autorità preposta al vincolo, richiesto per i soli abusi minori. La domanda di condono ha natura confessoria del carattere abusivo dell’intervento: l’amministrazione non è tenuta ad una indagine preliminare sulla pregressa destinazione dell’immobile, dovendo valutare esclusivamente l’istanza e la documentazione allegata secondo il principio di autoresponsabilità. Ai fini della sanatoria rileva il completamento funzionale dell’opera alla data del 31 marzo 2003, che postula l’inequivoca identità funzionale del locale.

Il Fatto

Il Comune di Laigueglia respingeva, con provvedimento del 26 settembre 2019, l’istanza di sanatoria ex l. 326/2003 presentata dal proprietario di due locali al piano terra di un immobile. La domanda riguardava il cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale, con parziale modifica delle bucature, in un immobile ricadente in zona A del centro storico sottoposta a vincolo paesistico-ambientale.

Il diniego si fondava su due motivi ostativi: il mancato completamento funzionale delle opere entro il 31 marzo 2003 e la presenza del vincolo, che preclude la sanatoria per gli abusi di tipologia n. 3. Il TAR Liguria respingeva il ricorso con sentenza n. 370/2022. La proprietaria proponeva appello, deducendo la formazione del silenzio assenso, l’omesso esame dell’originaria destinazione residenziale e l’irrilevanza del vincolo per un intervento senza alterazioni esterne.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello. Sulla prima censura rileva che la natura meramente interna delle opere è smentita dalla stessa istanza di condono, che qualifica l’intervento come cambio di destinazione d’uso con modifica delle bucature, riconducendolo alla tipologia n. 3 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003. Tale tipologia esclude in radice il rilascio della sanatoria, anche in forma di silenzio assenso, rendendo superflua l’acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo, necessario invece per i soli abusi minori. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 4199 del 2025 e n. 10117 del 2024, sez. VI n. 2518 del 2015.

Quanto all’omesso esame della pregressa destinazione, il Collegio afferma che l’amministrazione deve valutare esclusivamente l’istanza e la documentazione allegata, senza obbligo di indagine preliminare. La comunicazione con cui l’istante aveva definito “cautelativa” la domanda non dimostra la legittima destinazione residenziale originaria. La presentazione della domanda ha, infatti, natura confessoria dell’abuso e opera il principio di autoresponsabilità.

Nel merito, il doppio mutamento di destinazione è comprovato dalle risultanze catastali e dall’atto di acquisto del 1987. Il primo passaggio, da residenziale a commerciale, era legittimo perché consentito dall’art. 25 l. n. 47/1985, operante fino all’adozione della legge regionale Liguria n. 9 del 1995. Il secondo mutamento, da commerciale a residenziale, è invece urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001. È infondata anche la censura sull’integrazione postuma della motivazione.

Il vincolo paesaggistico preclude la sanatoria degli abusi maggiori, in linea con Cons. Stato, sez. VII, n. 3550 del 2025 e sez. VI n. 8103 del 2024; il P.R.G. non consentiva comunque destinazioni residenziali al piano terra nella zona A. Quanto al completamento funzionale, il sopralluogo del marzo 2004 evidenziava un vano cucina accessibile solo dalla pubblica via e privo di impianti, incompatibile con l’inequivoca identità funzionale richiesta (Cons. Stato, sez. VII, n. 5216 del 2025). Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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