Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2843 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spetta al ricorrente provare il fatto costitutivo, costituito dal titolo giudiziale definitivo e dalla sua rituale notificazione. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo dell’Amministrazione devono essere provati da chi vi ha interesse, secondo l’art. 2697 cod. civ. L’Amministrazione che non deduca né dimostri l’avvenuto adempimento resta inadempiente e il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario è escluso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti assunte con contratto a tempo determinato per diversi anni scolastici, hanno adito il TAR per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il loro diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo nominale determinato.

Il titolo giudiziale era rimasto, secondo la prospettazione, completamente ineseguito. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento, richiamando l’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Le pretese delle ricorrenti si fondano su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato e sono sorrette da idonea documentazione.

Il Tribunale ha accertato che la sentenza recante le condanne era passata in giudicato e che erano state rispettate le formalità e i termini di legge per la notificazione della pronuncia all’Amministrazione debitrice. Il presupposto processuale dell’ottemperanza risulta quindi integrato.

Passando al merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo, né ha fornito giustificazioni sull’inerzia serbata. Ha quindi applicato il principio dell’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la parte ricorrente dimostrato il fatto costitutivo, sarebbe spettato all’Amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti; la costituzione di mera forma non contiene alcuna deduzione al riguardo.

Il ricorso è stato dunque accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Il Collegio ha escluso ogni compenso in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto ma estensibile alle altre condanne pecuniarie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *