Sanatoria paesaggistica postuma esclusa per creazione di nuova volumetria (TAR Sicilia n. 2419 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La compatibilità paesaggistica postuma, disciplinata dall’art. 167, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 42/2004, è ammessa esclusivamente per gli abusi minori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, e per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ove le opere eccedano tale perimetro, il parere della Soprintendenza è vincolato e non residua alcuno spazio di valutazione tecnico-discrezionale sull’impatto paesaggistico. Risultano perciò irrilevanti la classificazione urbanistica dell’area e il suo grado di antropizzazione. Il provvedimento di diniego, di natura oggettiva e vincolata, non richiede una motivazione approfondita, essendo sufficiente l’indicazione della normativa violata in relazione al vincolo esistente.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento ricadente in area costiera tutelata, aveva presentato nel 2004 domanda di condono edilizio per un ampliamento al piano secondo, ottenuto mediante tampognatura di una porzione di terrazza adibita a cucina, e per una finestra. Seguiva, nel 2006, la richiesta alla Soprintendenza del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004.
Con la nota impugnata la Soprintendenza ha negato il nulla osta e ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, deducendo l’eccesso di motivazione, l’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, la formazione del silenzio assenso sull’istanza e sull’atto endoprocedimentale, l’omesso preavviso di diniego e l’eccessività dell’ordine demolitorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004: il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino, salvi i casi tassativi del comma 4, che ammette l’accertamento di compatibilità solo per lavori che non abbiano creato superfici o volumi e per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Da qui la conclusione che la valutazione favorevole postuma è riservata agli abusi minori.
La norma dell’art. 142 del d. lgs. n. 42/2004, richiamata nel provvedimento, e il Piano paesaggistico vigente rilevano perché, secondo la Circolare assessoriale del 30 dicembre 2022, emanata sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, vanno considerati anche i vincoli di inedificabilità relativa. Il Collegio precisa che, in sede di valutazione paesaggistica postuma, sono irrilevanti la classificazione urbanistica dell’area e il grado di antropizzazione, richiamando sul punto un indirizzo consolidato.
La tesi della ridotta consistenza dell’abuso è smentita dalla stessa istanza di condono, che ha ricondotto le opere alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, e dalla descrizione dell’intervento, consistito nella realizzazione di un muro perimetrale con creazione di nuova volumetria e di un nuovo ambiente. Il diniego, dunque, non è affetto da deficit motivazionale, avendo carattere vincolato.
Quanto al regime più favorevole invocato, il Tribunale osserva che la versione dell’art. 146 vigente al momento dell’istanza precludeva in termini assoluti il rilascio in sanatoria, essendo la procedura di compatibilità introdotta solo con il d. lgs. n. 157/2006. Nessun affidamento è configurabile a fronte di abusi edilizi, illeciti permanenti. Il silenzio assenso sull’istanza di condono è escluso in assenza dei requisiti sostanziali, e l’art. 17 bis della legge n. 241/1990 non opera nei rapporti verticali tra privato e amministrazione.
Infine, il carattere vincolato del provvedimento esclude l’obbligo di preavviso di diniego, stante l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, e la distinzione tra opere da demolire e da preservare attiene alla fase esecutiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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