Terzo condono in area vincolata e restituzione oneri tra rigetto e giurisdizione (TAR Sicilia n. 1384 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina interpretativa regionale, non è ammesso per le opere abusive realizzate su aree soggette a vincolo relativo, dovendosi applicare l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Sono sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici, da intendere in senso ampio e finalistico. In presenza di atti interamente vincolati non occorrono preavviso di rigetto né specifica comparazione degli interessi, e il richiamo per relationem alla circolare assessoriale integra la motivazione. La domanda di restituzione di oblazione e oneri concessori, una volta respinta l’istanza, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, difettando il giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato a destinazione abitativa in località sottoposta a vincolo paesaggistico nel territorio del Comune di Lipari, aveva presentato nel 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003. Il Comune, dopo aver richiesto il parere alla Soprintendenza, ha respinto l’istanza con provvedimento del 2023, richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022 e il parere contrario dell’autorità preposta al vincolo.

Il ricorrente ha impugnato il diniego, il parere della Soprintendenza e, con motivi aggiunti, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, chiedendo altresì la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione e oneri concessori. L’Amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale, sicché in ambito regionale opera il limite della lettera d) del comma 27, ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta.

Ne deriva che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non diano luogo a nuovi volumi o superfici. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, sul piano paesaggistico, rileva qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati. La nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avuto riguardo all’impatto sull’assetto del territorio.

Il Collegio ritiene superato il diverso avviso espresso dal C.G.A.R.S. con parere n. 291/2010, valorizzando le pronunce di merito dello stesso Consiglio che hanno affermato la piena applicabilità della disciplina nazionale. L’ordinanza cautelare n. 357/2023, nel rinviare alla trattazione nel merito, non giustifica un mutamento dell’indirizzo consolidato.

Nel caso concreto è emersa la creazione di una nuova superficie e di un nuovo volume, anche sotto il profilo urbanistico-edilizio, con destinazione residenziale impressa al fabbricato. I provvedimenti erano dunque interamente vincolati: risultano irrilevanti l’omesso preavviso di rigetto e l’assenza di comparazione degli interessi, non essendo configurabile alcun affidamento del privato alla conservazione di una situazione abusiva. La motivazione per relationem alla circolare soddisfa l’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Il silenzio-assenso non opera, riferendosi l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 al primo e secondo condono.

Quanto alla restituzione di oblazione e oneri concessori, il Tribunale dichiara il proprio difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite n. 29291/2008: esaurito il procedimento, le parti si collocano in posizione paritaria e la controversia spetta al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *