Prescrizione del diritto ai sei scatti e ultimo pagamento del TFS (Cons. Stato n. 2542 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio. Il pagamento rateale del dovuto integra infatti riconoscimento del debito e assume efficacia interruttiva della prescrizione. Spetta al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare il beneficio dei sei scatti figurativi ai fini del trattamento di fine servizio, anche in caso di collocamento a riposo a domanda, purché sussistano i requisiti anagrafici e di servizio. La mancata impugnazione del capo della sentenza che riconosce tale spettanza determina giudicato interno sul punto.

Il Fatto

Un dipendente collocato a riposo nel marzo 2019 chiedeva al TAR Lazio l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’INPS resisteva eccependo la prescrizione quinquennale, decorrente dal collocamento a riposo, e comunque l’infondatezza nel merito.

Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo il dies a quo coincidente con l’ultimo ordinativo di pagamento e riconoscendo la spettanza del beneficio. L’INPS appellava dolendosi esclusivamente del rigetto dell’eccezione di prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che l’appello investe la sola questione della prescrizione. L’INPS non ha infatti censurato il capo della sentenza che riconosceva il beneficio anche al personale collocato in quiescenza a domanda. Su tale capo si è pertanto formato il giudicato interno.

Nel merito, la censura è infondata. Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza consolidata della Sezione secondo cui il termine di prescrizione del diritto decorre dalla emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del TFS. Nella specie l’ultimo ordinativo risale all’11.4.2022, mentre il ricorso al TAR è stato notificato il 12.4.2024.

La decisione si fonda su Cons. Stato, Sez. II, n. 4478 del 2025, che ha confermato l’orientamento già espresso con la decisione n. 2980/2023 e le pronunce ivi richiamate. Il Collegio valorizza la natura interruttiva del riconoscimento del debito, da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

Ne consegue che, all’atto della rituale interruzione, il termine quinquennale non era decorso. Il Collegio aggiunge che l’appellato ha inoltre dimostrato l’istanza di ricalcolo presentata all’INPS il 5.4.2024, ulteriore atto interruttivo.

Quanto alle spese, le incertezze giurisprudenziali sulla questione giustificano la compensazione delle spese del grado. L’appello è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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