Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1626 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. Sono pertanto sanabili, in area vincolata, i soli interventi di minore rilevanza corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, purché congiuntamente ricorrano la anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica e il parere favorevole dell’autorità preposta. Il diniego di nulla-osta paesaggistico su istanza di condono costituisce atto vincolato: non richiede comparazione di interessi, motivazione sull’interesse pubblico concreto né comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un manufatto in area ricadente nel territorio comunale, ha presentato nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 per un piano in sopraelevazione realizzato nel 1999, con struttura portante metallica e copertura a falde.
Nel 2020 ha chiesto il nulla-osta paesaggistico alla Soprintendenza. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica e in applicazione della circolare assessoriale n. 2/2022, la Soprintendenza ha notificato il diniego. Il ricorso gerarchico è rimasto senza risposta e il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di prova. Il ricorrente sosteneva che l’area non fosse vincolata e invocava una nota della Soprintendenza relativa a una vasca irrigua, mai prodotta in giudizio. Il Tribunale ricorda che il processo amministrativo resta governato dal principio dispositivo: gli artt. 63 e 64 c.p.a. pongono l’onere della prova a carico delle parti, mentre l’art. 64, terzo comma, c.p.a. consente l’acquisizione d’ufficio solo di documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione non parte del giudizio. I documenti in mano all’Amministrazione resistente sono nella disponibilità giuridica dell’interessato tramite accesso. L’eccezione di difetto di prova è quindi accolta.
Nel merito, la Sezione richiama l’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003 e l’allegato 1, che gradua le tipologie di abuso condonabili. Il comma 27, lettera d), conferma il divieto di sanatoria per le opere su immobili vincolati in materia idrogeologica, ambientale e paesistica. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria nelle aree con vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, per lesione della riserva statale in materia di ambiente. La circolare assessoriale n. 2/2022 e la giurisprudenza amministrativa, anche del C.G.A.R.S., ne hanno tratto la conseguenza: in Sicilia il terzo condono non opera in presenza di vincoli relativi.
Il Collegio ritiene irrilevante la distinzione tra volumi tecnici e volumi abitativi o tra superfici coperte e scoperte. In ambito paesaggistico qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume o di superficie utile modifica stabilmente lo stato dei luoghi. Nella specie il piano in sopraelevazione ha prodotto nuovi volumi e nuove superfici, e la richiesta di condono si riferisce a un ampliamento: l’opera è quindi insanabile.
Le censure procedimentali sono respinte. Il provvedimento era interamente vincolato, sicché nessun utile apporto partecipativo sarebbe derivato all’interessato. Non occorreva motivazione sull’interesse pubblico concreto, né comparazione con l’affidamento privato, non tutelabile rispetto a una situazione abusiva. La motivazione per relationem alla circolare è sufficiente ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. La figura della disparità di trattamento non opera per gli atti vincolati, e il dissenso costruttivo riguarda opere da realizzare, non quelle già eseguite. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.