Interdittiva antimafia su base indiziaria senza condanna definitiva (TAR Lombardia n. 2418 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non presuppone una condanna definitiva né altri provvedimenti del giudice penale, poiché il sistema della prevenzione ammette che il giudizio prognostico sia sostenuto da un catalogo aperto di indizi. Il pericolo di infiltrazione mafiosa si accerta con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo la regola del più probabile che non, con una prognosi di attendibile verosimiglianza e non con la certezza propria dell’accertamento penale. Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e valutati unitariamente. La valutazione del Prefetto è espressione di ampia discrezionalità e non è sindacabile nel merito, salvo il controllo sulla manifesta irragionevolezza e sul travisamento dei fatti.
Il Fatto
La ricorrente, ditta individuale attiva nel settore dei rifiuti, ha impugnato la nota con cui la Prefettura di Milano ha disposto nei suoi confronti l’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89-bis e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, unitamente al provvedimento con cui l’ANAC ha comunicato l’inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.
La ricorrente ha contestato la valenza degli indizi raccolti dal Prefetto: la condanna del titolare per gestione non autorizzata di rifiuti, i rapporti di parentela e la vicinanza abitativa con esponenti di una famiglia ritenuta mafiosa, l’identità di sede con imprese già colpite da interdittiva, le frequentazioni passate con soggetti condannati. Ha chiesto l’annullamento sostenendo il difetto di istruttoria e di motivazione e l’irragionevolezza del giudizio prognostico. La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del Codice Antimafia e ne ricostruisce il meccanismo a doppio binario: in alcune categorie di reati il rischio di infiltrazione si presume, mentre negli altri casi la valutazione è rimessa al prudente apprezzamento dell’autorità prefettizia su una serie atipica di elementi sintomatici. Da ciò deriva che la condanna definitiva non è presupposto tassativo: la misura può fondarsi sugli elementi di cui all’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 o sulla clausola aperta dei “concreti elementi” dell’art. 91, comma 6.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che i provvedimenti interdittivi possono essere motivati con riscontri indiziari e non necessitano di accertamenti penali definitivi sulla contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose. Il “tentativo di infiltrazione” va valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non attinge la certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Il pericolo è nozione propria del diritto della prevenzione: rileva un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non immaginari o aleatori.
Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio valorizza la sostanziale vicinanza tra il titolare e i membri della famiglia ritenuta mafiosa, sul piano personale e lavorativo. Assume rilievo il legame matrimoniale, ma anche la coabitazione nel medesimo immobile, indice di un legame familiare forte che rende probabile il condizionamento delle condotte imprenditoriali. A ciò si aggiungono l’identità di sede con le imprese della famiglia e l’operare nel medesimo settore: la condivisione di spazi e spese è sintomo del formarsi di una consorteria.
Il quadro è infine rafforzato dall’aver offerto lavoro, anche per tempi ridotti, a soggetti condannati per gravi reati: per il Tribunale ciò dimostra l’organicità del ricorrente a un certo ambito di consorterie o il grave rischio che lo diventi. La valutazione prefettizia sulla possibilità che la ditta, dopo i provvedimenti che hanno colpito le altre imprese della famiglia, diventi lo strumento per la continuazione degli affari della cosca non appare manifestamente irragionevole né contrastante con la regola del più probabile che non.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio per giustificati motivi. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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