Terzo condono escluso per nuove volumetrie in area paesaggisticamente vincolata (TAR Campania n. 5054 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se congiuntamente ricorrano: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle categorie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Le opere che comportano nuova superficie e nuova volumetria in zona vincolata non sono in ogni caso sanabili, indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo. La pendenza di istanze di sanatoria ex artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001 può sospendere l’esecuzione dell’ordine di demolizione, ma non ne inficia la legittimità. In area paesaggisticamente protetta, qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede preventiva autorizzazione paesaggistica, anche se realizzabile mediante d.i.a.

Il Fatto

Il Comune di Sorrento, con ordinanza n. 80 del 6 marzo 2024, ha rigettato le domande di condono edilizio ex legge n. 326/2003 presentate da due proprietari in relazione a incrementi volumetrici realizzati su immobili siti in zona vincolata, ingiungendo la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il provvedimento si fonda sugli esiti di un sopralluogo che ha accertato plurime opere, tra cui un ampliamento di superficie residenziale e ulteriore volumetria per ciascuno dei due immobili, oltre a manufatti e pavimentazioni esterne.

I ricorrenti hanno impugnato il diniego deducendo cinque motivi: errata qualificazione delle opere nella Tipologia 1, natura solo relativa del vincolo, mancata attesa dell’esito delle istanze di compatibilità paesaggistica, illegittimità della sanzione demolitoria e riconducibilità degli abusi all’edilizia libera. Il Comune si è costituito difendendo la legittimità degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, ritenendo il ricorso maturo per la decisione, e delimita il thema decidendum escludendo le opere per cui pende ancora l’istruttoria presso l’ufficio condono ex legge n. 724/1994. Nel merito, il ricorso è dichiarato infondato.

Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata sul terzo condono, secondo cui le condizioni di sanabilità delle opere in area vincolata devono ricorrere congiuntamente e, in ogni caso, le opere non devono comportare nuove superfici e nuova volumetria. Poiché gli interventi hanno determinato aumento di superficie e di volume ad uso abitativo in zona protetta, con durevole trasformazione del territorio, essi sono riconducibili alla nuova costruzione e non sono sanabili. Inconferenti risultano le difese sulla pretesa inclusione di opere minori negli elaborati allegati alle istanze, rimaste sfornite di prova.

Sul secondo profilo, il Collegio esclude che la natura solo relativa del vincolo possa limitare il regime di tutela: la qualificazione dell’area come vincolata rende indifferente la natura assoluta o relativa del vincolo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte cost. n. 252 del 2022, che ha ravvisato il carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta.

Quanto al secondo e al terzo motivo, il Tribunale rileva che non sussistevano i presupposti per il parere paesaggistico postumo e che la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 può determinare la temporanea impossibilità di esecuzione dell’ordine di ripristino, ma non incide sulla legittimità dell’ordine stesso.

Il quarto motivo è respinto perché il sesto comma dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 prevede espressamente, per gli abusi paesaggistici, l’acquisizione gratuita in caso di inottemperanza. L’ultimo motivo è infine rigettato sulla base del principio per cui, in presenza di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede la preventiva autorizzazione, con conseguente sanzione demolitoria in caso di titolo carente, anche per opere realizzabili mediante d.i.a. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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