Senso unico di marcia, competenza del dirigente e improcedibilità per sopravvenuta carenza (TAR Campania n. 5052 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze con cui si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice della strada hanno natura tipicamente gestoria ed esecutiva e rientrano nella competenza del dirigente o del responsabile del settore, non del Sindaco. Il riferimento al Sindaco contenuto nelle predette norme, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici, deve intendersi riferito alla dirigenza. L’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 devolve ai dirigenti gli atti di gestione, facendo salvi i soli artt. 50 e 54 del medesimo decreto, che attribuiscono al Sindaco poteri d’urgenza in assenza dei quali la competenza resta in capo alla dirigenza. Il ricorso proposto avverso un’ordinanza sperimentale sulla viabilità diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando sopravvenga un provvedimento definitivo che la annulli e sostituisca, trasferendo l’interesse sulla nuova ordinanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una farmacia situata lungo via IV Martiri in Mugnano di Napoli, impugnava l’ordinanza n. 10 del 14.02.2022, con cui il Comune aveva istituito in via sperimentale il senso unico di marcia su un tratto della strada, deducendo violazione dell’art. 7 cod. strada, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento e incompetenza. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
Nelle more del giudizio il Comune adottava l’ordinanza n. 39 del 06.06.2022, che rendeva definitivo il senso unico e annullava e sostituiva la precedente. Il ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso tale provvedimento, lamentando l’incompetenza del responsabile del Settore Polizia Municipale. All’udienza del 31.10.2023 il Collegio dava avviso di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza n. 39/2022, che ha reso definitivo il senso unico e ha disposto espressamente di annullare e sostituire la precedente ordinanza sperimentale, ha determinato il trasferimento dell’interesse del ricorrente sulla nuova disciplina della circolazione. Le censure originarie, incentrate sulla natura sperimentale e sulla mancata indicazione del termine della sperimentazione, restano superate.
I motivi aggiunti sono invece infondati. Il ricorrente deduce l’unica censura dell’incompetenza del responsabile del Settore Polizia Municipale, sostenendo che il potere di istituire sensi unici spetterebbe al Consiglio comunale o al Sindaco in ragione della tutela dell’incolumità pubblica.
La Corte ritiene la censura priva di fondamento. In materia di viabilità le ordinanze che disciplinano la circolazione sono di competenza del dirigente del settore competente, in forza dell’attribuzione ai dirigenti delle funzioni gestionali ed esecutive previste dal d.lgs. n. 267/2000. Il Sindaco esercita un ruolo di indirizzo politico-amministrativo e può intervenire con ordinanze solo in casi specifici di urgenza e indifferibilità, ai sensi degli artt. 50 e 54 del medesimo testo unico. In assenza di tali presupposti la competenza resta in capo alla dirigenza.
Il Collegio richiama il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dell’11.04.2012, secondo cui le competenze assegnate dal codice della strada al Sindaco, fuori dai casi degli artt. 50 e 54, si intendono demandate al dirigente. Sul punto richiama TAR Lombardia n. 904/2003 e TAR Lombardia, Brescia, n. 10/2011, secondo cui fuori dai provvedimenti contingibili e urgenti il Sindaco non può adottare un’ordinanza in materia di viabilità ordinaria. Richiama inoltre TAR Toscana n. 215/2021 e TAR Toscana n. 312/2025, che qualificano gestori ed esecutivi i provvedimenti di regolazione della circolazione comunale.
Il ricorso introduttivo è pertanto dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti sono respinti e le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti. La sentenza dichiara anche l’assenza di presupposti per il rimborso del contributo unificato, secondo la formula del P.Q.M. di integrale compensazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 6 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
- Art. 7 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati