Terzo condono in Sicilia: in area vincolata sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 1755 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, richiamato integralmente dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, esclude dal beneficio gli interventi non conformi alla disciplina urbanistica e quelli che creano nuovi volumi o superfici. Sono sanabili solo le opere di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica costituisce atto vincolato, che non richiede comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto né comparazione con l’interesse privato.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. Ha poi chiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina il nulla-osta paesaggistico, necessario per definire la sanatoria.

Con nota del 27 marzo 2023 la Soprintendenza ha espresso parere negativo, applicando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, adottata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Il ricorrente ha impugnato quel diniego davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo violazione delle garanzie procedimentali, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del terzo condono. L’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 ammette a sanatoria le tipologie di illecito dell’allegato 1; il successivo comma 27, lettera d), esclude però le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, se non conformi alle prescrizioni urbanistiche. L’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama quella disciplina nella sua integralità.

La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021, che aveva ammesso la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Il Giudice delle leggi ha qualificato le previsioni statali sui limiti del condono come norme di grande riforma economico-sociale, prevalenti sulla legge regionale. Il TAR ne trae la conseguenza che, in Sicilia, il condono non opera neppure in presenza di vincoli relativi.

Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce e la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, che hanno superato il risalente parere n. 291/2010. Sul piano paesaggistico, ogni nuova edificazione comportante creazione di volume o di superficie utile è insanabile, anche se si tratta di volumi tecnici o interrati: il divieto mira a preservare l’assetto del territorio, non il carico urbanistico.

Nel caso concreto la richiesta riguarda un ampliamento, con creazione di nuovi volumi e superfici. Il diniego è quindi conforme. Il TAR esclude poi i vizi procedimentali: trattandosi di atto vincolato, la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto risultano superflui, non essendo configurabile alcun apporto partecipativo utile. Per la stessa ragione non rilevano la disparità di trattamento, ipotizzabile solo per atti discrezionali, né l’affidamento del privato alla conservazione di una situazione abusiva. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *