Terzo condono in Sicilia: insanabili i nuovi volumi anche con vincolo relativo (TAR Sicilia n. 1754 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici non sono suscettibili di sanatoria quando difettino congiuntamente le condizioni richieste: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. La declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 19/2021 rende inapplicabile in Sicilia la sanatoria dei nuovi volumi in aree vincolate, anche quando il vincolo sia relativo. Le previsioni statali sul terzo condono integrano norme di grande riforma economico-sociale e prevalgono sulla disciplina regionale difforme. Ne deriva l’insanabilità delle opere che creino nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003 per una casetta residenziale a una elevazione fuori terra, realizzata in un’area del Comune di Messina sottoposta a vincolo. La Soprintendenza, acquisita la nota comunale per il parere di competenza, ha adottato nel marzo 2023 il diniego di condono e ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino, applicando la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022.

Il privato ha impugnato il diniego e la circolare, deducendo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta, l’illegittimità dell’autotutela tardiva, la violazione del contraddittorio procedimentale e del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e di proporzionalità, nonché la compatibilità dell’opera con il vincolo. L’amministrazione regionale ha chiesto il rigetto. Il giudizio arriva alla Sezione dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce sul medesimo nucleo, ribadendo che la circolare n. 2/2022 ha correttamente ricostruito il quadro dopo la sentenza della Corte costituzionale. L’illegittimità costituzionale dell’interpretazione autentica regionale comporta l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zone soggette a vincolo di inedificabilità relativa: nelle aree protette restano sanabili solo gli interventi di minore importanza, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non comportino nuovi volumi o superfici.

La Sezione ripercorre la struttura dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, soffermandosi sul comma 26, sul comma 27, lettera d), e sull’allegato 1. Le quattro condizioni di sanatoria devono ricorrere congiuntamente, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata. La Corte costituzionale ha chiarito che il rinvio regionale all’art. 32 statale investe l’intera disciplina, non solo termini e forme della domanda, e che le previsioni sui limiti massimi del condono sono norme di grande riforma economico-sociale, sottratte alla competenza regionale.

Sul piano paesaggistico, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione, compresi i volumi tecnici e interrati, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, comprensiva di ogni opera calpestabile o sfruttabile che modifichi stabilmente l’assetto vincolato. Nel caso concreto l’intervento realizza una nuova superficie e un nuovo volume, con conseguente insanabilità.

Quanto alle censure procedimentali, il provvedimento era interamente vincolato: non occorrono specifica valutazione dell’interesse pubblico, comparazione con l’interesse privato, né motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo. È escluso ogni affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di avvio e sufficiente il richiamo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, alla circolare. La disparità di trattamento non si configura, operando solo per atti discrezionali.

Il Collegio esclude infine la formazione del silenzio-assenso. L’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda il primo e secondo condono. L’art. 17-bis della legge n. 241/1990 presuppone la ricezione, da parte dell’amministrazione preposta al vincolo, dello schema di provvedimento e della documentazione, mai trasmessi dal Comune: la disciplina sul condono è speciale e contempla il silenzio-inadempimento. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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