Abusi in area vincolata con nuovi volumi non sanabili dal terzo condono (TAR Sicilia n. 1791 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico anche solo relativo, ove comportino nuovi volumi o superfici. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende il limite ostativo del comma 27, lettera d). Il diniego di nulla-osta paesaggistico costituisce atto interamente vincolato: non richiede comparazione di interessi, né comunicazione di avvio del procedimento, né motivazione ulteriore rispetto all’individuazione dell’abuso. Il decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un manufatto a due elevazioni in Messina, presentava due istanze di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e, nel 2021, domanda di nulla-osta paesaggistico alla Soprintendenza. La richiesta riguardava un immobile che l’interessato assumeva ultimato prima dell’imposizione del vincolo.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha travolto la norma regionale di interpretazione autentica, e in applicazione della circolare assessoriale n. 2/2022, la Soprintendenza negava il nulla-osta. Il ricorso gerarchico restava senza risposta. Il ricorrente impugnava quindi il silenzio-rigetto, deducendo difetto di partecipazione, carenza di motivazione, istruttoria incompleta, violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento, oltre all’applicabilità analogica del dissenso costruttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce sul medesimo nucleo e ricostruisce il quadro normativo. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, quando il vincolo sia anteriore all’esecuzione, l’opera sia difforme dal titolo e non conforme alle prescrizioni urbanistiche. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha chiarito che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 recepisce il comma 27 nella sua integralità, attribuendo carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi.

Da qui la regola operativa: nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e sempre che ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste dalla legge. Il nuovo volume e la nuova superficie restano insanabili, secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato n. 3289/2015 e della Sezione VI n. 1213/2022, che valorizza la rilevanza paesaggistica di qualsiasi edificazione comportante creazione di volume o di superficie utile, in senso ampio e finalistico.

Il Collegio affronta poi il tema delle ricadute della declaratoria di incostituzionalità. L’ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. n. 357/2023 aveva rinviato al merito l’approfondimento. Il TAR ritiene però che le sentenze di merito del medesimo Consiglio, C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, abbiano già escluso ogni reviviscenza del vecchio orientamento, superando il parere n. 291/2012. La lettura della circolare assessoriale n. 2/2022 è dunque conforme al diritto statale.

Residua il vaglio delle censure procedimentali. Poiché il provvedimento era interamente vincolato per la presenza di nuova superficie e nuovo volume, la mancata partecipazione procedimentale è irrilevante: il privato non avrebbe potuto offrire alcun contributo utile. Negli atti vincolati di repressione dell’abuso non servono comparazione di interessi né motivazione sull’interesse pubblico concreto, e la comunicazione di avvio è superflua. La motivazione per relationem è ammessa ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.

Il dissenso costruttivo opera solo per opere da realizzare, non nel condono di opere già eseguite. Il vincolo paesaggistico sopravvenuto conserva rilievo, e la compatibilità va verificata al momento dell’esame della domanda. Il ricorrente non ha provato l’ultimazione ante vincolo. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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