Interesse al ricorso del Comune al ripristino della legalità urbanistica violata (TAR Sicilia n. 1790 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che impugni il diniego regionale di annullamento in autotutela di un titolo edilizio, adottato ai sensi dell’art. 53 della legge reg. Sic. n. 71/1978, non può limitarsi a dedurre la contrarietà dell’atto alla norma urbanistica. L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e non può risolversi nella mera aspirazione al ripristino della legalità asseritamente violata. La regola che impone la valutazione di profili ulteriori rispetto al ripristino dell’ordine giuridico infranto vale anche per l’azione impugnatoria, e non può essere aggirata sollecitando il potere regionale di autotutela. Gli interessi alla tutela dell’ambiente e della salute non fondano l’interesse a ricorrere avverso il titolo edilizio, atteso che la norma paesaggistica protegge il paesaggio costiero e che i profili ambientali trovano sede nel diverso procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Il Fatto

Il Comune aveva rilasciato nel 2016 una concessione edilizia per un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante decantazione di acque di sentina e oli esausti da natanti, ubicato nella fascia dei 150 metri dalla battigia, area soggetta a inedificabilità assoluta ex art. 15 della legge reg. n. 78/1976. Su esposto, la Regione aveva avviato il procedimento di annullamento ex art. 53 della legge reg. n. 71/1978. Il C.R.U. aveva espresso parere contrario all’annullamento, qualificando l’impianto come depurazione e ritenendolo escluso dal divieto; il Dirigente Generale aveva condiviso quel voto.

Il Comune aveva dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione, poi trasposto in sede giurisdizionale per l’opposizione della società controinteressata. Il Comune chiedeva l’annullamento della nota e del parere, lamentando la violazione della disciplina urbanistica e paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’inutilizzabilità dei documenti depositati dalla Regione il 9 gennaio alle ore 12,31. Richiamando un orientamento consolidato (tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 966 del 2024 e Cons. Stato, sez. IV, n. 11337 del 2023), ha ribadito che il deposito nel PAT effettuato l’ultimo giorno utile oltre le ore 12,00 si considera compiuto il giorno successivo e risulta tardivo.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il Comune aveva dedotto che, per il decorso del termine ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non poteva più rimuovere in autotutela il titolo edilizio. Il Collegio osserva che, se avesse agito in autotutela, il Comune non avrebbe potuto limitarsi a richiamare l’esigenza di ripristino dell’ordine urbanistico. I presupposti dell’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono l’originaria illegittimità e un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità (richiamati Cons. Stato, sez. VI, n. 15 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 9963 del 2023).

Lo stesso principio vale per l’azione impugnatoria. Diversamente, sollecitando il potere regionale ex art. 53 della legge reg. n. 71/1978, si supererebbe la regola che impone la valutazione di profili ulteriori. La parte ricorrente non può essere animata, ex art. 100 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., da un’astratta aspirazione al ripristino della legalità (richiamati Cons. Stato, sez. III, n. 7962 del 2020).

Nella specie l’interesse si è isterilito nella mera esigenza di ripristino dell’ordinato sviluppo del territorio: il Comune non ha precisato quale concreta esigenza, ulteriore alla restituzione della legalità, la caducazione del titolo avrebbe soddisfatto. Neppure la tutela di ambiente e salute fonda l’interesse, poiché l’interesse protetto dall’art. 15, lett. a), della legge reg. n. 78/1976 è la salvaguardia del paesaggio costiero, materia di competenza regionale, mentre i profili ambientali trovano sede nel procedimento di A.I.A. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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