In area vincolata sanabili solo abusi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 3473 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, non è ammissibile solo in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità, ma anche in presenza di vincoli relativi. Il rinvio integrale operato dalla normativa regionale alla disciplina statale comprende i limiti di rilascio del titolo in sanatoria, tra cui la lettera d) del comma 27. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono pertanto sanabili esclusivamente gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. La realizzazione di un nuovo volume o di una nuova superficie, anche tecnica o interrata, preclude la sanatoria e rende l’atto amministrativo interamente vincolato, con conseguente irrilevanza dei vizi di partecipazione e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione nel Comune di Lipari, isola di Panarea, presentava istanza di sanatoria ai sensi del terzo condono. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, investita della richiesta di parere paesaggistico, esprimeva diniego richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Il Comune di Lipari respingeva quindi la domanda di condono.
Il ricorrente impugnava il diniego comunale, il provvedimento della Soprintendenza, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e, in via occorrenza, la circolare assessoriale. Deduceva l’assenza di danno paesaggistico per trattarsi di abuso minore, la mancata trasmissione del preavviso di rigetto, la sopravvivenza della previgente disciplina regionale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, la formazione del silenzio-assenso e il difetto di motivazione. Chiedeva inoltre la restituzione dell’oblazione e degli oneri corrisposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce sul tema e conferma la correttezza della circolare assessoriale n. 2/2022. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, e in via consequenziale gli artt. 1, secondo comma, e 2, perché la disciplina regionale, nel consentire la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, ledeva la riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente.
Il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale: comprende non solo termini e forme della domanda, ma anche i limiti entro cui il titolo può essere rilasciato, tra cui la lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali che individuano le tipologie non condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023, che ha ritenuto superato il precedente parere n. 291/2010, nonché la giurisprudenza amministrativa sul divieto di incremento dei volumi in zona vincolata. La distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra interrati e fuori terra, non rileva: ai fini paesaggistici qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume è preclusa. La superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, comprendendo ogni opera calpestabile idonea a modificare stabilmente l’assetto del territorio.
Nel caso concreto è intervenuta la creazione di nuovi volumi e superfici, cosicché l’atto era interamente vincolato. Ne derivano l’irrilevanza del mancato preavviso di rigetto, non potendo il privato apportare alcun utile contributo, e la sufficienza della motivazione per relationem alla circolare assessoriale. Il ricorso gerarchico non ha sospeso gli effetti del provvedimento della Soprintendenza. L’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda il primo e il secondo condono, non il terzo, sicché nessun silenzio-assenso poteva formarsi. La sentenza n. 252/2022 era già intervenuta quando la Soprintendenza ha deciso, escludendo la violazione dell’art. 136 della Costituzione.
La domanda di restituzione dell’oblazione e degli oneri è respinta, non avendo il ricorrente documentato i versamenti, oltre al difetto di legittimazione passiva del Comune per le somme a titolo di oblazione. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.