Terzo condono e vincoli relativi in area paesaggistica siciliana (TAR Sicilia n. 2421 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non riproduce il requisito dell’inedificabilità assoluta previsto dalla disciplina dei condoni precedenti: l’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera è condizione ostativa tout court, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. In Sicilia, caducata con Corte cost. n. 252/2022 la norma regionale di interpretazione autentica, riacquista integrale vigenza l’art. 24 l.r. n. 15/2004, con pieno recepimento della disciplina statale. Il parere dell’autorità di tutela, in assenza dei presupposti di sanabilità, assume carattere vincolato, con preclusione assoluta e senza necessità di valutazione del concreto impatto paesaggistico. Il sindacato di legittimità non può sovrapporre una valutazione di compatibilità dove la legge preclude la sanatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nell’Isola di …, chiede l’annullamento del diniego opposto dalla Soprintendenza al parere di compatibilità per due istanze di condono edilizio ex art. 32 l. n. 326/2003, nonché del conseguente rigetto comunale e della circolare assessoriale n. 2/2022. Le opere, ultimate nel 1995 e nel 2002, consistono nella realizzazione di una unità abitativa minima con deposito, di un ampliamento e nella trasformazione di un garage in abitazione.
Il ricorrente lamenta il difetto di notifica al destinatario, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’insussistenza del grave danno paesaggistico, l’erronea lettura della sentenza costituzionale e l’illegittimità della circolare per disparità di trattamento. Deduce inoltre la formazione del silenzio assenso e l’incompetenza della Soprintendenza ad ordinare la rimessione in pristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo del terzo condono. Mentre l’art. 33 l. n. 47/1985 richiedeva il carattere di inedificabilità del vincolo, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 omette quella locuzione: l’anteriorità del vincolo rispetto all’opera è quindi ostativa a prescindere dalla sua natura assoluta o relativa. Ne derivano le condizioni congiunte di sanabilità: opere anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta.
Quanto all’ordinamento siciliano, l’art. 24 l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003, limiti compresi. La l.r. n. 19/2021, che aveva ammesso la sanatoria per vincoli relativi, è stata dichiarata illegittima con Corte cost. n. 252/2022, che ha qualificato la previsione come innovativa e contrastante con norme di grande riforma economico-sociale. La circolare n. 2/2022 si limita quindi a ribadire la disciplina vigente.
Nel caso concreto il vincolo paesaggistico derivava dal D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966, che dichiarò l’intero territorio comunale di notevole interesse pubblico, poi integrato dal D.A. 23 febbraio 2001; era quindi operante prima dell’ultimazione delle opere. Inoltre, gli interventi hanno comportato nuovi volumi e superfici — anche il cambio di destinazione d’uso ha generato un ampliamento volumetrico — e non rientrano nelle tipologie n. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Irrilevante è la distinzione tra volume percepibile e non percepibile: la giurisprudenza amministrativa conferma che ogni nuova volumetria è ostativa in area vincolata.
Il parere negativo della Soprintendenza resiste alle censure: la natura vincolata dell’atto rende superflua la comunicazione del preavviso di rigetto, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, mentre la motivazione per relationem alla circolare è sufficiente. Infondata è anche la tesi sul silenzio assenso: l’art. 32 l. n. 47/1985 configura il silenzio-rifiuto, e l’art. 46 l.r. n. 17/2004 non è applicabile alle autorizzazioni postume. È invece fondato l’ultimo motivo: l’organo di tutela è privo dei poteri ripristinatori ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004, con conseguente annullamento parziale dell’ordine di rimessione in pristino.
Nota della Redazione
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