Terzo condono in zona vincolata e incompetenza della Soprintendenza all’ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 2422 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico istituito prima della loro esecuzione, senza distinguere tra vincoli assoluti e relativi. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l.r. Sicilia n. 19/2021, ad opera della Corte cost. n. 252/2022, ha ripristinato la piena vigenza dell’art. 24 l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente la disciplina statale: in Sicilia non è quindi condonabile la nuova volumetria realizzata su area già vincolata. Il parere dell’autorità di tutela, in tali fattispecie, assume carattere vincolato, con conseguente irrilevanza dei profili partecipativi e dell’affidamento. L’organo di tutela è tuttavia privo del potere di disporre la rimessione in pristino nell’ambito del procedimento di sanatoria straordinaria.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato destinato a civile abitazione, hanno presentato istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003 per un ampliamento consistente nella realizzazione di un vano al primo piano. Il Comune aveva comunicato l’esito favorevole dell’istruttoria, ma la Soprintendenza ha espresso parere negativo, in applicazione della circolare n. 2/2022, ordinando contestualmente il ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale parere è stato proposto ricorso gerarchico, rimasto senza esito, e quindi ricorso giurisdizionale, esteso al conseguente diniego comunale di condono. Il Comune non si è costituito; l’Assessorato regionale e la Soprintendenza hanno difeso la legittimità del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della disciplina della tutela del paesaggio nel condono edilizio. L’art. 33 l. n. 47/1985 rendeva ostativo il solo vincolo di inedificabilità assoluta; l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 ha invece soppresso tale qualificazione, rendendo rilevante la sola anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’opera. Ne deriva che non sono sanabili le opere che hanno comportato nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, assoluto o relativo.
La tesi dei ricorrenti, secondo cui la Corte cost. n. 252/2022 non avrebbe dettato un’interpretazione vincolante della norma statale, è respinta. La declaratoria ha travolto la norma regionale “di favore” e ha fatto riemergere l’art. 24 l.r. n. 15/2004, il cui rinvio alla disciplina statale è integrale e comprende i limiti alla sanatoria. La circolare n. 2/2022 costituisce quindi fedele ricognizione del quadro normativo. Il Collegio richiama il superamento del parere CGARS n. 291/10 ad opera della successiva giurisprudenza amministrativa.
Nel caso concreto difettano i presupposti della sanatoria. Le opere risultano ultimate quando l’area era già gravata da vincolo paesaggistico, posto sin dal 1966 e confermato dal D.A. 23 febbraio 2001. L’intervento, classificato come ampliamento e ricondotto alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, comporta creazione di nuovo volume e non rientra tra gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6. Il parere assume quindi natura vincolata, senza spazio per valutazioni sul concreto impatto paesaggistico.
È respinta anche la censura sulla formazione del silenzio assenso. L’art. 32 l. n. 47/1985 contempla il silenzio-rifiuto; l’art. 46 l.r. n. 17/2004 riguarda le sole autorizzazioni “ad eseguire opere” e non i titoli in sanatoria; l’art. 17-bis l. n. 241/1990 presuppone un rapporto orizzontale, qui insussistente; l’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003 non è estensibile al terzo condono. La motivazione per relationem è sufficiente, e il tempo trascorso non genera alcun affidamento tutelabile.
La violazione delle garanzie partecipative è dequotata: la natura vincolata del provvedimento rende palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. È invece fondato l’ultimo motivo: la Soprintendenza, in sede di sanatoria straordinaria, è priva dei poteri ripristinatori ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004. Il parere è pertanto annullato in parte qua, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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