Ottemperanza a decreto di equa riparazione senza termine dilatorio (TAR Calabria n. 376 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per l’ottemperanza ai decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, contenenti la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’equa riparazione, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, in presenza di perdurante inerzia della pubblica amministrazione, accoglie l’actio iudicati e nomina un Commissario ad acta. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, impone di affidare al Commissario nominato anche il pagamento delle spese di lite non rifuse nel termine, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti chiedono l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondere, in loro favore, la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il titolo aveva acquisito autorità di cosa giudicata. I ricorrenti avevano inviato all’amministrazione, in data 23.10.2020, la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001; dalla presentazione della richiesta erano decorsi sei mesi senza che il Ministero provvedesse. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR affronta anzitutto la questione del termine dilatorio. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene che, per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001, non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. A sostegno richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

La condizione per l’esecuzione è quindi integrata dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e dal decorso dei sei mesi. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che, su istanza di parte, provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Sul carico delle spese di lite, il Collegio liquida l’importo in dispositivo applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella in esame, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il TAR stabilisce inoltre che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il Commissario nominato. A fondamento adduce il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, ragioni di economia processuale e il principio di buon andamento, richiamando per analogia gli artt. 95 e 510 c.p.c. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. Il ricorso è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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