Silenzio inadempimento e sopravvenuto diniego: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 176 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio inadempimento, il sopravvenuto provvedimento dell’amministrazione che esprime in modo motivato la determinazione negativa sull’istanza del privato determina la carenza sopravvenuta di interesse alla pronuncia declaratoria dell’illegittimità del silenzio, con conseguente improcedibilità della domanda. L’atto adottato dopo la formazione del silenzio va qualificato come provvedimento conclusivo del procedimento, ove contenga le effettive ragioni del diniego, anche se formalmente eterogeneo rispetto all’istanza. La domanda di annullamento proposta insieme all’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. segue il rito ordinario di legittimità e, previa conversione del rito ex art. 32 cod. proc. amm., va iscritta nel ruolo dei ricorsi ex art. 29 cod. proc. amm. per essere discussa in udienza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un esercizio di somministrazione di cibi e bevande, presenta al Comune un’istanza di occupazione di suolo pubblico sulla sede stradale per l’installazione di un dehors. L’amministrazione comunica i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poi non conclude il procedimento con alcun provvedimento espresso.
La società propone ricorso articolando tre domande: la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’annullamento della delibera di Giunta con cui il Comune ha approvato lo schema di protocollo d’intesa in materia di dehors, escludendo via Rismondo dalle strade utilizzabili. La questione arriva al giudice per la mancata conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le sole prime due azioni, coerenti con il rito camerale introdotto. Esse sono dirette ad accertare l’illegittimità del comportamento silente del Comune, che ha adottato unicamente l’atto di preavviso di rigetto e non ha poi concluso l’iter procedimentale con la determinazione definitiva. La domanda è correttamente proposta ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm..
Quanto alla terza domanda, di natura impugnatoria, il Tribunale rileva che avrebbe dovuto essere proposta secondo il rito ordinario ex art. 87 cod. proc. amm., con ricorso da discutere in udienza pubblica. La domanda non è però inammissibile: previa conversione del rito ex art. 32 cod. proc. amm., essa va iscritta nel ruolo ordinario dei ricorsi di impugnazione ex art. 29 cod. proc. amm., con pronuncia non definitiva.
Sull’azione principale il Collegio osserva che, dopo la formazione del silenzio, il Comune ha adottato la delibera di Giunta n. 184 del 29.08.2023, con cui ha eliminato via Rismondo dall’elenco delle strade ove è possibile installare dehors, trattandosi di strada stretta e inadatta, già esclusa nei protocolli degli anni precedenti e inclusa nel 2023 solo per errore materiale di trascrizione.
Tale atto va qualificato come provvedimento sopravvenuto di motivata reiezione dell’istanza, perché contiene le effettive ragioni del diniego. La stessa ricorrente ne riconosce la natura conclusiva, avendolo impugnato. Ne deriva la improcedibilità dell’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di questa parte sono compensate, sussistendo giustificati motivi anche in relazione alla consistenza delle motivazioni del provvedimento sopravvenuto.
Nota della Redazione
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