Cessazione materia del contendere per acquisizione sanante ex art. 42-bis (TAR Puglia n. 1481 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione non retroattiva disposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, mediante la quale l’ente provvede in senso satisfattivo per il privato, costituisce titolo idoneo a trasferire la proprietà del suolo e a chiudere la fase di illiceità dell’occupazione. L’adozione di tale provvedimento determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale proposto per l’annullamento dell’occupazione illegittima, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso incidentale, il cui accoglimento sia espressamente subordinato all’accoglimento di quello principale e all’eventuale condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, diviene conseguentemente improcedibile, non potendo trovare accoglimento l’istanza di rinvio finalizzata al solo raggiungimento di un accordo tra le amministrazioni.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito dinanzi al Tribunale amministrativo lamentando l’occupazione illegittima di suoli di sua proprietà, occupati sin dagli anni ’80 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e mai formalmente espropriati. Nel corso del giudizio, il Comune di Bari aveva proposto ricorso incidentale nei confronti di Arca Puglia Centrale, chiedendo, in via gradata, la condanna di quest’ultima a manlevare e rivalere il Comune per ogni somma che fosse stato condannato a corrispondere alla ricorrente, con domanda di regresso ex art. 2055, secondo comma, cod. civ., subordinata all’accoglimento del ricorso principale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nel corso del giudizio, il Comune di Bari aveva adottato il decreto n. 469 del 16 luglio 2025, con il quale aveva disposto l’acquisizione non retroattiva dei suoli al proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, determinando la relativa indennità in favore della proprietà. La ricorrente, con memoria depositata in vista dell’udienza, aveva dato atto dell’avvenuta adozione del provvedimento acquisitivo, dichiarando il venir meno del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione avesse provveduto in senso satisfattivo per la ricorrente mediante l’esercizio del potere autoritativo di acquisizione sanante, il quale costituisce titolo idoneo a trasferire la proprietà e a chiudere la fase di illiceità dell’occupazione. In ragione di ciò, la domanda principale è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto al ricorso incidentale proposto dal Comune di Bari nei confronti di Arca Puglia Centrale, il Tribunale ne ha dichiarato l’improcedibilità: la domanda di manleva e regresso era espressamente subordinata all’accoglimento del ricorso principale e all’eventuale condanna dell’ente al risarcimento del danno, ipotesi venuta meno a seguito della definizione del procedimento amministrativo di acquisizione. Il Collegio ha altresì evidenziato che non poteva accogliersi l’istanza di rinvio finalizzata al solo raggiungimento di un accordo tra le amministrazioni, ben potendo quest’ultimo avvenire a margine del giudizio.
Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell’avvenuta definizione della controversia mediante provvedimento sopravvenuto e della complessità delle vicende amministrative pregresse.
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Nota della Redazione
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