Terzo condono e vincoli relativi: opere in volumetria non sanabili (TAR Sicilia n. 2011 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo sono sanabili solo se congiuntamente realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. La natura assoluta o relativa del vincolo è indifferente: il condono resta precluso in presenza di nuove superfici o volumi. Il parere della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale costituiscono atti vincolati, per i quali non opera l’obbligo di preavviso di rigetto e non è configurabile disparità di trattamento né legittimo affidamento. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è sufficiente ove ne siano indicati gli estremi.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un manufatto sito nel Comune di Lipari, Isola di Filicudi. Il suo dante causa aveva presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per un bagno di cinque metri quadri, quale pertinenza della camera posta al piano soppalco. Il Comune si era espresso favorevolmente, subordinando la definizione alla trasmissione del nulla osta della Soprintendenza.
Con nota dell’8 febbraio 2023 la Soprintendenza rigettava l’istanza e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in applicazione della circolare assessoriale n. 2 del 2022. Preso atto del parere negativo, il Comune rigettava a sua volta l’istanza di condono. La proprietaria impugnava i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo vizi procedimentali, difetto di motivazione, illegittimità della circolare, disparità di trattamento e applicabilità dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato sulla sanatoria delle opere in area vincolata. Le condizioni richieste dall’art. 32, comma 27, lett. d) devono ricorrere congiuntamente: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. La giurisprudenza amministrativa esclude che rilevi la natura assoluta o relativa del vincolo.
Il passaggio centrale richiama la Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana di interpretazione autentica dell’art. 24 l.r. n. 15/2004. Il Giudice delle leggi ha chiarito che il rinvio alla disciplina statale comprende i limiti di condonabilità e che le previsioni statali sul massimo dei fenomeni condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Superato, pertanto, il diverso indirizzo espresso dal CGARS, parere n. 291/2010. Il Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 836 del 2023 ha tratto la conseguenza che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’opera consiste in un ampliamento mediante costruzione di un bagno, autodichiarato nella tipologia dell’abuso 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Essa insiste su area di notevole interesse pubblico e risulta realizzata in epoca successiva alla decorrenza del vincolo, apposto sin dal 1966 e dal 1979 e confermato dal D.A. 23 febbraio 2001. Ne deriva l’insanabilità dell’abuso, con aumento di superficie e volume ancorché minimo.
Il primo motivo è respinto: la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, e l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 impedisce l’annullamento per vizi formali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il richiamo alla circolare n. 2 del 2022 soddisfa l’obbligo di motivazione, con indicazione degli estremi e delle fonti del vincolo. La disparità di trattamento non è configurabile rispetto ad atti vincolati ed è comunque inammissibile per genericità; il decorso del tempo non consolida alcun legittimo affidamento. Respinta anche la censura sull’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, che presuppone l’assenza di nuove superfici o volumi.
Il ricorso è dichiarato infondato e respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale rappresentata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.