La mancata risposta all’istruttoria del giudice prova la fondatezza del ricorso (TAR Marche n. 239 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza dell’amministrazione all’ordinanza istruttoria disposta dal giudice amministrativo integra un comportamento processuale valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dal quale il giudice può desumere argomenti di prova. L’amministrazione è tenuta al dovere di leale cooperazione con il giudice per l’accertamento dei fatti, non solo come parte processuale ma come Autorità dotata della prerogativa decisionale. In presenza di tale inottemperanza, non sorretta da giustificato motivo, va dato credito alla prospettazione del ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato ai fini del riesame, con garanzia della partecipazione dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998. La Questura ha respinto l’istanza rilevando che lo straniero, pur avendo prodotto attestazione del superamento dell’esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2 CELI IMMIGRATI nella sessione del 23 luglio 2018, non era in grado di sostenere un colloquio in italiano senza interprete.
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del TU immigrazione, contestando che la Questura potesse improvvisare test linguistici al proprio sportello. L’amministrazione si è costituita sostenendo l’infondatezza del ricorso. Respinta l’istanza cautelare per difetto del periculum, il TAR ha disposto un’istruttoria per acquisire informazioni aggiornate sull’esito del test linguistico e sull’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’ordinanza istruttoria non è stata riscontrata dall’amministrazione intimata, senza che fosse addotto alcun giustificato motivo. Su questo punto si concentra il percorso argomentativo della decisione.
Il TAR afferma che l’amministrazione ha il dovere di adempiere all’ordinanza istruttoria, in quanto a lei diretta non solo come parte processuale ma come Autorità dotata della prerogativa decisionale. Da ciò deriva l’impossibilità di sottrarsi al dovere di leale cooperazione con il giudice per accertare i fatti.
Il collegio richiama quindi l’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo. La mancata ottemperanza al predetto incombente istruttorio costituisce dunque comportamento processuale significativo.
In presenza di tale condotta, il Tribunale ritiene che vada dato credito alla prospettazione contenuta nel ricorso. Il ricorso merita pertanto accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini del riesame, garantendo la partecipazione dell’interessato anche al fine dell’acquisizione di ulteriori elementi utili alla decisione.
Il Collegio compensa tra le parti le spese di giudizio per la sussistenza di giusti motivi, disponendo in dispositivo l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Nota della Redazione
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