Terzo condono e vincoli relativi: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1296 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, legge reg. Sicilia n. 19/2021, il terzo condono edilizio non è ammesso non solo in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta, ma neppure in presenza di vincoli relativi. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), mentre resta preclusa la sanatoria di qualsiasi opera che comporti creazione di nuovi volumi o superfici, intesi in senso ampio e finalistico. Il provvedimento di diniego è vincolato: non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto, comparazione con l’interesse privato, comunicazione di avvio del procedimento né preavviso di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 7 dicembre 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, relativa a un fabbricato residenziale ad un piano fuori terra destinato a prima casa, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel territorio del Comune di Messina. La Soprintendenza competente ha acquisito la richiesta per il parere in data 16 giugno 2008.

Con provvedimento del 16 marzo 2023 l’Amministrazione ha opposto il proprio diniego e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha impugnato tale atto, unitamente alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, l’avvenuta formazione del silenzio-assenso, l’erroneità dell’interpretazione del divieto di sanatoria e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce sul tema e ricostruisce il quadro normativo. L’art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003 ammette a sanatoria le tipologie di illecito dell’allegato 1, ma il successivo comma 27, lettera d) esclude le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, legge reg. Sicilia n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge, chiarendo che il rinvio dell’art. 24 legge reg. n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge investe anche i limiti del rilascio del titolo. Le previsioni statali sui massimi condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.

Ne deriva che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza. Il Collegio richiama sul punto il Cons. Stato n. 3289 del 2015, n. 4123 del 2023, n. 9950 del 2022 e n. 1213 del 2022, secondo cui ai fini paesaggistici il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e qualsiasi nuova superficie calpestabile o sfruttabile.

Quanto alle censure procedurali, il provvedimento risultava interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuova superficie e nuovo volume. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, non essendovi spazio per un utile apporto partecipativo, ed è sufficiente la motivazione per relationem alla circolare assessoriale ex art. 3, terzo comma, legge n. 241/1990. Il silenzio-assenso invocato ex art. 17 legge reg. n. 4/2003 non opera, riguardando tale norma il primo e il secondo condono.

Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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