Terzo condono e vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza è indispensabile (TAR Sicilia n. 1477 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie minori e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il parere della Soprintendenza è necessario anche per gli abusi minori e anche se le opere sono state realizzate prima dell’imposizione del vincolo. Il silenzio assenso non si perfeziona con il solo decorso del tempo, ma richiede la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del titolo. Il carattere vincolato del diniego rende superflua la comunicazione dei motivi ostativi.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Taormina ha negato il condono edilizio richiesto nel 2004 per un immobile ricadente nel compendio “Villa Arcadia”, nelle adiacenze del Teatro Greco, e ha ordinato la demolizione delle opere abusive. L’istanza era andata smarrita; nel 2024 l’ente ha avviato un procedimento di ricostruzione delle pratiche, invitando la ricorrente a produrre copia dell’istanza e della documentazione di corredo. La richiesta non è stata riscontrata nel procedimento, mentre la controinteressata ha depositato la domanda e una perizia giurata.

Sulla base della documentazione acquisita, il Comune ha rigettato il condono. La ricorrente, che ha rinvenuto solo dopo gli allegati progettuali, ha chiesto l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che comunque nessun condono sarebbe stato possibile senza il parere della Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo del terzo condono in Sicilia, regolato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003. La norma statale esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, se non conformi agli strumenti urbanistici. La giurisprudenza amministrativa richiede, per la condonabilità, il concorso di quattro condizioni, tra cui il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Il Collegio richiama la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la norma interpretativa regionale del 2021 e ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 comprende anche i limiti sostanziali di cui al comma 27, lett. d). Le previsioni statali che individuano le tipologie non condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.

Nel caso concreto l’opera risulta qualificata, nella stessa istanza, come ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso, riconducibile alla tipologia 3, con pagamento dei relativi oneri: ciò esclude ex se la presenza di opere minori condonabili. L’area è inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico. Il provvedimento di diniego non è dunque censurabile. In ogni caso, l’assenza pacifica del parere della Soprintendenza, dovuto anche per le opere minori, preclude la sanatoria.

Infondata è la tesi del silenzio assenso: l’art. 17 l.r. n. 4/2003 concerne fattispecie diverse e il termine non poteva decorrere in assenza della richiesta di parere. Il silenzio assenso in materia edilizia è strumento di semplificazione, non di liberalizzazione, e non si forma se mancano i presupposti sostanziali. Privo di base è anche il richiamo al rapporto esaurito.

Quanto alla motivazione, il richiamo per relationem alla giurisprudenza e alla circolare regionale è idoneo. Il Collegio esclude la necessità di una motivazione rafforzata e nega rilievo al lungo tempo trascorso, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione dell’opera abusiva. Il carattere vincolato dell’atto rende superflua la comunicazione di rigetto, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. La richiesta di verificazione è respinta, avendo carattere esplorativo, e la domanda risarcitoria è rigettata per insussistenza dei presupposti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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