Onere probatorio dell’amministrazione inottemperante e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 1489 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta che il ricorrente abbia provato il fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm., incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, secondo il riparto di cui all’art. 2697 cod. civ. La mera costituzione in giudizio, priva di valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere e lascia integro l’obbligo di eseguire il giudicato. La penalità di mora va esclusa quando, per il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme, risulti manifestamente iniqua. Il commissario ad acta nominato nel dirigente dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 273 del 19 gennaio 2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023, per un valore di euro 500,00 oltre accessori.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La docente ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza allegare alcuna giustificazione dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, accertando la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La ricorrente aveva fornito piena prova del fatto costitutivo del diritto all’esecuzione.
Su questa base il TAR ha applicato il principio dell’onere della prova nella sua dimensione dinamica. Spettava all’amministrazione dimostrare i fatti impeditivi dell’obbligo, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La costituzione formale, priva di allegazioni difensive, resta inidonea a contrastare la pretesa esecutiva.
Il Tribunale ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni. L’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio l’ha esclusa ritenendola manifestamente iniqua, avuto riguardo al tempo trascorso, alla natura del credito e all’entità delle somme. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta un dirigente interno del medesimo Ministero, con facoltà di delega e con esclusione di ogni compenso: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come novellato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, soluzione già seguita da altri giudici amministrativi.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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