Il dirigente ministeriale commissario ad acta non ha diritto a compenso (TAR Sicilia n. 1486 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di art. 14 d.l. n. 669/1996, mentre incombe sull’amministrazione debitrice provare, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto. Accertata la persistenza dell’obbligo di ottemperanza, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega, ed esclude che questi abbia diritto a compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La regola vale anche per le condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle pronunciate in materia di equa riparazione.
Il Fatto
Una docente ottiene dal Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, con sentenza n. 1779/2024, l’accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori.
La sentenza viene notificata e passa in giudicato, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito non adotta alcun atto esecutivo. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Il Ministero si costituisce formalmente, senza addurre giustificazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine dilatorio previsto dalla normativa sull’esecuzione delle sentenze di condanna della pubblica amministrazione. Sotto questo profilo la domanda è ammissibile.
Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il TAR richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario divenuta definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; su tale base spettava al Ministero provare l’inefficacia di quei fatti o l’esistenza di ragioni ostative all’esecuzione.
L’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.
Il Collegio esclude invece le spese di precetto eventualmente sostenute: il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente del competente Ufficio ministeriale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, cui assegna novanta giorni dalla scadenza del termine dell’amministrazione.
Sul compenso del commissario, la decisione è netta: nessun diritto, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR applica per analogia la disciplina dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, richiamando un orientamento consolidato (TAR Calabria n. 479 del 2025; TAR Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025; TAR Campania n. 5142 del 2024; TAR Sardegna n. 983 del 2023). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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