Acquisizione sanante e risarcimento: improcedibile l’ottemperanza verso il consorzio in liquidazione (TAR Sicilia n. 1792 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza che ha posto a carico di un consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa l’obbligo risarcitorio per occupazione illegittima, il creditore non può ottenere la condanna dell’ente che ha adottato il provvedimento di acquisizione sanante, estraneo a quella obbligazione. La relativa pretesa va fatta valere mediante insinuazione al passivo, trovando applicazione, per la liquidazione coatta amministrativa, la disciplina del fallimento richiamata dall’art. 201 della legge fallimentare. Il procedimento di ottemperanza è pertanto improcedibile in parte qua, mentre è concluso per l’obbligo esecutivo gravante sull’ente tenuto all’acquisizione. Le contestazioni sulla liquidazione delle indennità ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non possono essere introdotte con semplice memoria e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con competenza funzionale della Corte d’Appello.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Sicilia una sentenza che, previa riduzione in pristino, condannava l’IRSAP a restituire il fondo illegittimamente occupato dal Consorzio ASI di Messina, ovvero ad acquisirlo ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 corrispondendo gli indennizzi, e condannava il medesimo Consorzio a risarcire il danno per l’occupazione illegittima. Instaurato il giudizio di ottemperanza, l’IRSAP comunicava la volontà di acquisire il bene e, successivamente, depositava il provvedimento di acquisizione sanante e la determina di impegno delle somme.

Nelle more, la Giunta Regionale disponeva la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI. Il commissario ad acta chiedeva quindi al Collegio chiarimenti sull’adozione del provvedimento di acquisizione, sulla sorte del risarcimento posto a carico del Consorzio e sull’esigibilità di tale voce in sede di ottemperanza. L’IRSAP eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per l’obbligazione risarcitoria, richiamando la separazione patrimoniale e soggettiva tra Istituto e Consorzi in liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto del deposito del provvedimento di acquisizione sanante da parte dell’IRSAP, avvenuto il 15 maggio 2025. Su questo punto l’obbligo esecutivo derivante dal giudicato risulta adempiuto: il giudizio di ottemperanza, per la parte gravante sull’Istituto, deve considerarsi concluso.

Quanto all’obbligazione risarcitoria, il Tribunale rileva che essa era stata posta dal titolo esecutivo esclusivamente a carico del Consorzio ASI in liquidazione. Ne deriva che l’IRSAP non deve, né può, adottare alcun provvedimento in relazione a tale voce: l’Istituto è estraneo al rapporto obbligatorio e non è ad esso imputabile alcuna condotta esecutiva.

Il creditore deve invece attivarsi mediante insinuazione al passivo del Consorzio in liquidazione. Il Collegio richiama l’art. 201 della legge fallimentare, osservando che per la liquidazione coatta amministrativa trova applicazione, sul punto, la disciplina prevista per il fallimento. Il procedimento di ottemperanza va pertanto dichiarato improcedibile in parte qua, con conseguente venir meno di ulteriori attività del commissario ad acta.

Il Tribunale affronta poi la richiesta del ricorrente di attualizzare il valore venale del terreno ai fini della liquidazione dell’indennizzo. La domanda è contenuta in una memoria depositata il 30 maggio 2025, dunque tardiva, e non può essere introdotta in tale forma. Il Collegio precisa inoltre che, in materia di indennità spettanti per l’acquisizione sanante, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza funzionale della Corte d’Appello, anche quando la liquidazione consegua a un ricorso in ottemperanza o sia stata disposta dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo. Richiama in proposito la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17059 del 2022 e le Sezioni Unite n. 28573 del 2018.

Ne consegue l’inammissibilità della richiesta. Il Collegio fornisce al commissario i chiarimenti richiesti secondo la motivazione e compensa tra le parti le spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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