Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo le opere minori (TAR Sicilia n. 2849 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, in Sicilia, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo relativo, salvo che ricorrano congiuntamente tutte le condizioni dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: opere anteriori al vincolo, conformi agli strumenti urbanistici, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità dell’art. 1, comma 1, l.r. Sicilia n. 19/2021 ha eliminato l’interpretazione autentica che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Ne deriva l’inammissibilità delle domande di condono per gli aumenti di volumetria. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il mero decorso del tempo non radica alcun legittimo affidamento in capo al privato.
Il Fatto
Il ricorrente, divenuto proprietario di un immobile nel Comune di Santa Marina Salina, aveva acquisito un fabbricato per il quale il precedente titolare aveva presentato due istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003. Le opere consistevano in due camere autonome destinate a residenza e nell’ampliamento di un locale tecnico, con cambio di destinazione d’uso e incremento di volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
La Soprintendenza ebbe a esprimere parere negativo, ritenendo le opere in contrasto con la disciplina del terzo condono. Il ricorrente propose ricorso gerarchico avverso tale nota; nelle more, il Comune rigettò le istanze di sanatoria. Il ricorrente impugnò il diniego comunale e, con motivi aggiunti, il silenzio mantenuto dall’Assessorato sul ricorso gerarchico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. Ritiene che il carattere vincolato del provvedimento renda superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, richiamando l’art. 21-octies legge n. 241/1990: la valorizzazione di irregolarità formali è contraria ai principi di economicità e speditezza quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso. Nel caso concreto, neppure l’attività difensiva ha fatto emergere elementi idonei a mutare l’esito.
Sul secondo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del terzo condono. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della stessa legge, che avevano introdotto un’interpretazione autentica estensiva dell’art. 24 l.r. n. 15/2004. Ne consegue che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile in presenza di vincoli relativi.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, sono sanabili le opere in area vincolata solo ove ricorrano congiuntamente quattro condizioni: anteriorità al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso di specie difettano le ultime due, trattandosi di un aumento di volumetria oggetto di parere negativo.
Il Tribunale esclude poi la formazione del silenzio-assenso, rilevando che l’art. 17 l.r. n. 4/2003 è norma speciale riferita a fattispecie di condono diverse e richiede l’attivazione di un apposito procedimento, non attivato nella specie. Quanto all’affidamento, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, si afferma che il decorso del tempo rafforza, e non indebolisce, il carattere abusivo dell’intervento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.