Sostituzione tecnico faunistico ATC e poteri di nomina dopo riforma Delrio (TAR Toscana n. 259 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la Regione invita gli ATC a confermare le commissioni tecniche già in carica, nelle more dell’adozione del nuovo piano faunistico regionale, risponde a ragioni di opportunità e non comprime il potere dell’ente di sostituire il proprio tecnico faunistico. Il trasferimento delle competenze dalle Province alle Regioni non priva l’ATC del potere di nomina del tecnico di propria designazione, che va esercitato secondo la normativa vigente al momento della decisione. L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione degli incarichi professionali incide sull’efficacia dell’atto e sulla responsabilità del dirigente, non sulla legittimità del provvedimento. In presenza di preventivi trasmessi da più professionisti e del loro esame documentato, non è escluso che vi sia stato un giudizio comparativo; il dettaglio delle attività nella convenzione rispetto al preventivo non integra un vizio di corrispondenza.
Il Fatto
Il ricorrente era stato nominato dalla Provincia componente della commissione tecnica interregionale per la gestione del cervo appenninico nel comprensorio dell’ATC Lucca. Dopo la scadenza degli incarichi prorogati fino al 31 dicembre 2018 e la proroga formalizzata il 12 aprile 2019 fino al 30 aprile 2019, l’ATC ha chiesto un preventivo anche a un altro professionista e, con delibera del Comitato di Gestione n. 33 del 3/5/19, ha affidato a questi l’incarico di gestione faunistico-venatoria, sottoscrivendo la relativa convenzione il 10 giugno 2019.
Il ricorrente, appresa la sostituzione solo a seguito di istanza di accesso, ha impugnato la delibera, la convenzione e gli atti presupposti, deducendo la violazione delle indicazioni regionali sulla permanenza delle commissioni, l’incompetenza dell’ATC, il difetto di pubblicazione e l’assenza di una reale comparazione. L’ATC si è costituito eccependo l’inammissibilità per acquiescenza e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, respingendo il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, la nota regionale richiamata dal ricorrente si limita a suggerire la conferma delle commissioni tecniche già insediate, senza escludere la possibilità di procedere alla nomina di un altro tecnico all’interno della commissione. L’art. 7-bis L.R. Toscana n. 3/94, del resto, riguarda la sola proroga dei piani faunistici provinciali e non quella delle commissioni tecniche.
Sul secondo motivo, il TAR ha escluso l’incompetenza dell’ATC. A seguito del trasferimento delle funzioni dalle Province alle Regioni, l’art. 79, comma 1, DPGR n. 48/R/2017 prevede che la commissione tecnica sia composta da tecnici nominati dalla struttura regionale e dall’ATC ricadente nel comprensorio: l’ente conservava dunque il potere di nominare il proprio tecnico. Il Collegio ha precisato che rileva la normativa vigente al momento dell’adozione della decisione e che la proroga delle commissioni risponde a ragioni di opportunità, non a un vincolo preclusivo.
Nessun rilievo assume, per il Tribunale, la dedotta confusione tra commissione tecnica e commissione di coordinamento: il professionista è stato nominato nella prima, mentre l’art. 78, comma 3, lett. a), DPGR n. 48/R/2017 attribuisce alla seconda il compito di fornire gli indirizzi, con la conseguenza che nell’incarico ATC erano legittimamente ricompresi anche i compiti assegnati dalla commissione di coordinamento.
Il terzo motivo è stato respinto sul piano dell’efficacia: l’osservanza o l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione degli incarichi professionali rileva ai fini dell’efficacia degli atti e dell’eventuale responsabilità del dirigente, non della loro legittimità. Quanto al quarto motivo, il Collegio ha osservato che i due tecnici avevano trasmesso le proprie proposte prima dell’adozione degli atti e che la delibera dà conto dell’avvenuto esame dei preventivi, sì che non può escludersi un giudizio comparativo. La convenzione ha soltanto dettagliato le attività sinteticamente descritte nel preventivo del professionista prescelto, senza che ciò integri un vizio di corrispondenza.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese tra ricorrente e ATC e nessuna statuizione nei confronti degli altri soggetti evocati e non costituiti.
Nota della Redazione
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