Tetti di spesa struttura: difetto di istruttoria su fatturato e valore prestazione (TAR Campania n. 2176 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che recepisce i dati consuntivi della produzione 2022 e i tetti definitivi delle strutture private accreditate è autonomamente impugnabile, non costituendo atto meramente consequenziale rispetto alla delibera che ha disposto il passaggio ai tetti di spesa di struttura. Il valore medio della prestazione (VMP) va determinato in modo unitario per tipologia funzionale nell’ambito della stessa branca, secondo la classificazione A, B, C e D, e non differenziato per singola struttura. Tuttavia, la sua fissazione in misura difforme dai valori in precedenza comunicati esige un’istruttoria e una motivazione che rendano conto delle ragioni dello scostamento. La mancata indicazione degli atti e dei criteri che hanno condotto a tale variazione integra difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata operante nel settore della radiodiagnostica impugna il decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023, con cui la Regione ha approvato i dati consuntivi 2022 e i limiti di spesa definitivi delle strutture accreditate, unitamente ai relativi allegati e alla nota con cui l’A.S.L. ha comunicato il valore medio della prestazione al 31.12.2022.
La ricorrente contesta l’attribuzione di un fatturato lordo e netto superiori a quelli reali, con conseguenti decurtazioni per VMP, erroneo sottoutilizzo e riduzione dei budget futuri. Sostiene inoltre che il VMP non possa essere uniforme per tutte le strutture della stessa fascia e censura lo scostamento rispetto ai valori in precedenza comunicati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. La lesione si è determinata solo con l’approvazione dei dati consuntivi, non essendo il decreto meramente consequenziale rispetto alla delibera regionale. Il provvedimento è dunque lesivo e impugnabile, mentre le note dell’A.S.L. di mera comunicazione e interlocutorie restano estranee al vaglio. La clausola di salvaguardia non opera, riferendosi ai soli provvedimenti già adottati alla data del contratto. Non sussistono controinteressati tecnici, mirando il ricorso all’annullamento nella sola parte concernente l’erogatore.
Nel merito, il Collegio accoglie la censura sul fatturato. Il tetto definitivo è stato desunto dal contratto di marzo anziché da quello di dicembre 2022, che lo ha sostituito. La relazione dell’A.S.L. non è supportata da riscontri documentali e presenta affermazioni contraddittorie sui dati di produzione, non essendo comprensibile la variazione del fatturato.
Non convince l’assunto sulla necessaria diversificazione del VMP per struttura. La delibera regionale e il contratto prevedono la determinazione del VMP per tipologia funzionale e non per singolo centro. Il raffronto tra le fasce A, B e C conferma che la diversità tecnologica è stata considerata, con valore della fascia C largamente superiore.
È invece fondata la doglianza sullo scostamento del VMP definitivo da quelli in precedenza comunicati. L’A.S.L. non ha chiarito come sia pervenuta all’importo recepito nel decreto, né ha prodotto gli atti dell’istruttoria. Sussiste quindi il difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento del decreto e degli allegati nei limiti dell’interesse della ricorrente; spese compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’A.S.L.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.