Ottemperanza per la Carta del Docente: termina con la nomina del commissario ad acta e il rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 476 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro che condanna l’amministrazione a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente deve essere eseguita entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza stessa. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere respinta ove ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta e la natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
Un docente, a seguito di una sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento, tramite accredito sulla Carta elettronica del docente, della somma di euro 1.000,00. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione. Poiché quest’ultima non aveva provveduto all’adempimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accoglie, pertanto, la domanda di ottemperanza, condannando l’amministrazione a dare completa esecuzione alla pronuncia e nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di astreinte, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui la condanna può essere evitata in presenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti (tra cui SO.GE.I. e CONSAP), e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale, nonché nella natura del beneficio, non configurandosi quale mezzo di sostentamento del lavoratore.
La Corte ha, infine, liquidato le spese di lite a carico dell’amministrazione, riducendole per la natura seriale e standardizzata del contenzioso.
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Nota della Redazione
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