Tettoia di 234 mq è nuova costruzione e il condono è precluso (Cons. Stato n. 2282 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tettoia che copre una consistente superficie, alterando la sagoma del fabbricato, integra nuova costruzione soggetta a preventivo permesso di costruire e non opera meramente pertinenziale, con la conseguenza che l’abuso è riconducibile alle tipologie 1 e 2 dell’Allegato 1 al D.L. n. 269/2003 e non alla tipologia 6. In area gravata da vincolo archeologico anteriore alla domanda, la normativa regionale del Lazio preclude a priori il condono e impedisce la formazione del silenzio-assenso. La preclusione opera solo per il vincolo effettivamente esistente al momento della domanda, restando irrilevante il richiamo a un vincolo paesaggistico sorto successivamente.
Il Fatto
La Diocesi appellante presentava nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio per una tettoia di 234,50 mq posta a copertura dell’ingresso principale di un immobile in Roma, in area assoggettata a vincoli paesaggistici. Roma Capitale dapprima comunicava il preavviso di rigetto, richiamando la non condonabilità degli ampliamenti in zona vincolata, e poi respingeva definitivamente l’istanza con provvedimento del 25 agosto 2020.
La Diocesi impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica. Il Tribunale respingeva il ricorso, qualificando la tettoia come costruzione soggetta a permesso di costruire e ritenendo sufficiente la motivazione fondata sull’esistenza del vincolo. Proponeva quindi appello, lamentando l’errata qualificazione dell’opera, la sua riconducibilità alla tipologia 6 e il difetto di motivazione sul vincolo paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi alla natura della tettoia. Richiamando l’orientamento secondo cui la tettoia integra intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e resta subordinata al permesso di costruire quando modifica la sagoma o il prospetto, il Consiglio di Stato conferma la qualificazione del primo giudice. La natura pertinenziale è esclusa quando l’opera alteri la sagoma del fabbricato.
L’appellante deduce travisamento in fatto, sostenendo che l’istanza nulla riferiva sulle dimensioni della tettoia. La censura non passa: la Diocesi non produce fotografie né perizia tecnica idonea a contraddire la descrizione contenuta nel provvedimento, dove si legge che la superficie è di 234,50 mq a copertura dell’ingresso. Il Collegio, privo di elementi contrari, dà credito alla descrizione dell’Amministrazione.
Ne consegue il rigetto anche della doglianza sull’asserita qualificazione come abuso minore: una tettoia di tale estensione è opera caratterizzata dalla superficie coperta, estranea alla tipologia 6 degli abusi non valutabili in termini di superficie o volume. Corretta è invece la riconduzione alla tipologia 1 o 2, per la quale il condono è precluso dalla presenza di vincoli sull’area.
Il terzo motivo investe la motivazione sul vincolo paesaggistico ex art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio ricorda che la normativa della Regione Lazio è più severa di quella nazionale, perché ritiene preclusivi anche i vincoli posteriori alla realizzazione delle opere; i vincoli sorti dopo la domanda non sono però ostativi a priori, ma impongono l’acquisizione del parere dell’autorità preposta. Dalla relazione istruttoria prodotta in primo grado emerge l’esistenza di un vincolo archeologico risalente alla ex legge n. 431/1985, già inserito nel P.T.P.R. e quindi anteriore all’abuso. L’appellante non ha contestato efficacemente né l’esistenza né l’anteriorità del vincolo.
Il ragionamento del TAR resta quindi valido, con la precisazione che la preclusione a priori e l’impossibilità del silenzio-assenso vanno riferite al solo vincolo archeologico e non a quello paesaggistico sorto nel 2010. L’appello è respinto, con condanna alle spese verso Roma Capitale e compensazione verso il Ministero della Cultura.
Nota della Redazione
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