Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 1026 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica. L’istituto non incontra preclusioni astratte di ammissibilità nei confronti del debitore pubblico, ma la sua applicazione è subordinata alla verifica concreta dei presupposti e a un potere discrezionale di graduazione. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano ragioni ostative che, in quanto fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., possono giustificare il diniego dell’astreinte. Il giudice dell’ottemperanza valuta le peculiari condizioni del debitore pubblico per evitare sanzioni troppo afflittive o locupletazioni eccessive.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del Tribunale di Treviso n. 707/2024, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2024.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta e dell’importo stabilito, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Non contestata l’inadempienza, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, con accredito della somma determinata nel titolo. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di subdelega ed entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non è previsto alcun compenso commissariale.

Sulla domanda di astreinte, il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato. L’Adunanza Plenaria n. 15/2014 ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Spetta al giudice dell’ottemperanza verificare se le circostanze addotte giustifichino il diniego o la mitigazione dell’importo.

Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento della penalità. Tali ragioni, come già affermato dal giudice amministrativo in decisioni conformi, assumono rilievo ex art. 115 cod. proc. civ. quali fatti notori. La domanda di astreinte è stata pertanto respinta.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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