Tettoie su area vincolata: nuova costruzione e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 2293 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le tettoie che, per dimensioni e caratteristiche strutturali, non integrano una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, ma sono ancorate al suolo e modificano l’assetto edilizio preesistente, costituiscono nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e richiedono il previo rilascio del permesso di costruire. Esse non sono riconducibili alla nozione di pertinenza urbanistica, che postula un rapporto funzionale con l’opera principale e una dimensione ridotta tale da non generare carico urbanistico. L’ordine di demolizione e il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 costituiscono atti dovuti e vincolati: non richiedono comparazione degli interessi né comunicazione di avvio del procedimento, con applicazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il decorso del tempo non legittima alcun affidamento in presenza di difetto dei requisiti urbanistici e di mancata autorizzazione paesaggistica.

Il Fatto

Un privato presentava al Comune una SCIA per realizzare due tettoie di pertinenza dell’immobile di proprietà, site in area sottoposta a vincolo paesaggistico. A seguito di sopralluogo, i Vigili Urbani accertavano l’abusività delle opere, rilevando la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e della procedura semplificata. Il Comune ordinava quindi la demolizione, qualificando gli interventi come ristrutturazione edilizia eseguita sine titulo in zona vincolata.

Nelle more del giudizio il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, impugnando poi il provvedimento che la dichiarava improcedibile per inammissibilità e carenza documentale. Il TAR Campania, Sez. IV, dichiarava in parte improcedibile e in parte respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Proponeva appello il solo ricorrente, essendo venuto meno l’interesse del comproprietario per intervenuto annullamento parziale dell’ordine che lo riguardava.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la qualificazione delle opere come nuova costruzione. Il Collegio richiama il criterio già adottato dal TAR: rileva il simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi intendere per nuova costruzione qualunque manufatto fisicamente ancorato al suolo, indipendentemente dai materiali e dal grado di amovibilità.

Quanto alle tettoie, la loro libera edificabilità è ammessa solo se conformazione e ridotte dimensioni rendono evidente la finalità di arredo, riparo o protezione e se, per consistenza, risultano assorbite nell’edificio principale. Nel caso concreto la documentazione fotografica versata dallo stesso ricorrente dimostra che le dimensioni e le caratteristiche strutturali alterano sensibilmente il manufatto principale e il territorio circostante, con creazione di nuovi volumi e carico urbanistico. Esse non sono quindi mere pertinenze, ma interventi soggetti a permesso di costruire.

Il Collegio valorizza poi la motivazione del diniego di accertamento, che richiama l’art. 11 del Piano Territoriale Paesistico Posillipo, zona a protezione integrale: la norma vieta qualsiasi intervento comportante incremento dei volumi esistenti o alterazione dell’andamento naturale del terreno. Tale motivazione è da sola sufficiente a sostenere sia il provvedimento di repressione dell’abuso, sia il diniego di sanatoria.

Poiché si tratta di atti dovuti e vincolati, non è richiesta specifica motivazione né comparazione dei contrapposti interessi; non occorre la comunicazione di avvio del procedimento e non rileva il tempo trascorso dalla realizzazione delle opere. Il Collegio richiama l’art. 21-octies legge n. 241/1990 e i precedenti Cons. Stato Sez. VII n. 8477 e n. 8487 del 31 ottobre 2025, oltre a Cons. Stato Sez. VII n. 8529 del 3 novembre 2025 in tema di insussistenza dell’affidamento. Priva di pregio è infine la censura sulla qualificazione formale come “archiviazione”: dalla motivazione emerge la natura sostanziale di diniego. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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