Partecipazione procedimentale e rinnovo del porto d’armi con motivazione apparente (TAR Toscana n. 2071 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riapertura dell’istruttoria amministrativa impone all’Amministrazione di valutare effettivamente il contributo partecipativo del privato. La nota che, dopo aver riconosciuto l’errore procedimentale e riaprire l’esame della fattispecie, liquida le osservazioni dell’interessato come inidonee a incidere “sostanzialmente sulle valutazioni già effettuate” incorre in motivazione apparente e viola il principio di partecipazione procedimentale. Nel settore del porto d’armi, ove la discrezionalità è elevata, la riconducibilità della bancarotta a indice automatico di possibile abuso delle armi e la risalenza nel tempo dei fatti penalmente rilevanti costituiscono questioni che esigono motivazione concreta. L’accoglimento del motivo che censura il difetto di valutazione determina l’annullamento dell’atto e la necessità di rinnovare l’istruttoria, assorbendo le ulteriori censure. Il ricorso avverso il primo diniego è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato quest’ultimo sostituito dalla nuova valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, presenta istanza di rinnovo. Riceve una comunicazione dei motivi ostativi che individua la causa preclusiva nella pendenza di un procedimento penale per reati fallimentari, originato dalle funzioni di legale rappresentante di un consorzio svolte fino al 2015 e conclusosi in primo grado con condanna, oggetto di appello.

Le osservazioni difensive vengono inviate per errore all’indirizzo PEC dell’Ufficio Immigrazione anziché a quello dell’Ufficio Armi ed Esplosivi. Il Questore emette quindi il diniego, rilevando la mancata partecipazione dell’interessato e la natura ostativa del procedimento penale pendente. Segue un’istanza di autotutela e, dopo la proposizione del ricorso, una nota dell’Ufficio Armi che riconosce l’errore materiale ma ritiene le osservazioni ininfluenti sulle valutazioni già compiute. Il ricorrente impugna diniego, comunicazione dei motivi ostativi e successiva nota con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che entrambe le parti concordano sul superamento della questione relativa all’invio delle osservazioni all’indirizzo PEC errato. La nota successiva dell’Ufficio Armi, pur non provenendo dall’organo che ha emanato il diniego, esprime una nuova valutazione degli interessi e integra una conferma autonomamente impugnabile, non un atto meramente confermativo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (tra cui Cons. Stato sez. V n. 6239 del 2022 e TAR Lazio n. 7503 del 2022).

Tale nota ha però sostanzialmente determinato il superamento del primo diniego, ormai sostituito da una valutazione operata sulle osservazioni del ricorrente, in un contesto radicalmente diverso da quello posto a base del provvedimento iniziale. Da qui l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, con esclusione della necessità di contestazione ex art. 73, terzo comma, c.p.a..

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ne riconosce la parziale fondatezza, limitatamente all’impugnazione della nota dell’Ufficio Armi; al rapporto all’Avvocatura dello Stato non è riconosciuta valenza provvedimentale, trattandosi di atto defensionale. Il nuovo esame della fattispecie non poteva esaurirsi nella generica e apodittica rilevazione dell’inidoneità delle osservazioni a incidere sulle valutazioni già effettuate.

In un contesto connotato da elevata discrezionalità nella valutazione del possibile abuso delle armi, le osservazioni sollevavano serie questioni: la possibilità di considerare la bancarotta “automaticamente sintomatica” di possibile abuso delle armi, oggi negata da parte della giurisprudenza, e la risalenza nel tempo dei comportamenti penalmente rilevanti, con uso del titolo abilitativo senza alcun abuso. Tali profili non possono essere liquidati con la clausola di stile dell’impossibilità di incidere “sostanzialmente sulle valutazioni già effettuate”.

Poiché l’Amministrazione aveva ammesso la necessità di riaprire l’istruttoria, è poi mancata una seria valutazione del contributo partecipativo: il principio di partecipazione procedimentale risulta violato, con necessità di rinnovare l’istruttoria. L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure. Il ricorso è dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti accolti e la nota annullata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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