Legittimazione e termine per ottemperanza al giudicato sul bonus docenti (TAR Campania n. 3014 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel rito speciale, grava sull’amministrazione resistente l’onere di dimostrare il fatto estintivo o impeditivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. In caso di distrazione delle spese legali, l’unico soggetto legittimato ad agire per il recupero coattivo del credito è l’avvocato distrattario, non la parte assistita. Ne consegue che la domanda di esecuzione della condanna alle spese è inammissibile ove proposta dalla parte e non dai difensori in favore dei quali le spese siano state attribuite.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Campania con ricorso notificato e depositato il 29.05.2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, pubblicata l’8.11.2024. Quel provvedimento aveva dichiarato il diritto della lavoratrice al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero ad accreditare € 1.500,00 sulla carta elettronica e al pagamento di € 1.030,00 a titolo di spese di lite, con attribuzione ai difensori.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito il 06.06.2025 con atto di costituzione formale. La ricorrente ha depositato memoria il 22.04.2026, chiedendo l’integrale esecuzione del titolo, comprese le spese legali, e la condanna dell’amministrazione resistente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza, osservati il dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha valenza di cosa giudicata, attestata dalla cancelleria del Tribunale di Benevento il 23.05.2025. Il titolo è stato notificato a mezzo p.e.c. l’11.11.2024, con copia attestata conforme da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 479 cod. proc. civ.

Il ricorso è stato accolto in parte, non risultando l’avvenuta esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, a norma dell’art. 2697 cod. civ., incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo. È stato quindi ordinato al Ministero di accreditare € 1.500,00 sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega, e compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il ricorso è stato invece respinto quanto alla domanda di esecuzione della condanna alle spese di lite. In caso di distrazione delle spese legali, l’unico legittimato al recupero coattivo del credito è l’avvocato distrattario e non la parte assistita. Nel caso di specie, i difensori in favore dei quali erano state attribuite le spese non sono parti del giudizio di ottemperanza.

Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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