Quesito con doppia risposta: illegittima la sterilizzazione con punti a tutti (TAR Sicilia n. 1634 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive pubbliche, il quesito preselettivo che ex post si riveli munito di due risposte esatte non può essere sterilizzato mediante attribuzione del punteggio previsto per la risposta corretta a tutti i candidati. Una simile modalità di correzione, se pure ispirata al rispetto della lex specialis, determina la violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., perché avvantaggia i concorrenti che hanno selezionato opzioni errate e penalizza coloro che avevano individuato una delle risposte esatte. L’amministrazione è tenuta a un’interpretazione orientata del bando che riconosca il punteggio aggiuntivo ai soli candidati che abbiano contrassegnato una delle risposte ritenute valide, così da preservare la funzione comparativa della selezione. È pertanto illegittimo, per eccesso di potere e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il provvedimento che, in esito a tale sterilizzazione, escluda dalla fase successiva i candidati già ammessi in posizione utile.
Il Fatto
I ricorrenti partecipano alla selezione per l’ammissione al TFA Sostegno, VIII ciclo 2022-2023, bandita dall’Università degli Studi di Enna “Kore”. Conseguono tutti 20 punti alla prova preselettiva e, con tale punteggio, vengono ammessi alla prova scritta nella graduatoria pubblicata il 14 luglio 2023.
Il Cineca segnala che uno dei sessanta quesiti presenta due risposte esatte anziché una. L’Ateneo annulla il quesito e attribuisce 0,50 punti a tutti i candidati, a prescindere dalla risposta data. Il ricalcolo innalza la soglia di ammissione a 20,50 punti: i ricorrenti, il cui punteggio resta invariato, vengono esclusi. Impugnano la nuova graduatoria del 18 luglio 2023 e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del 6 ottobre 2023. Il TAR accoglie l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 408/2023, ammettendo i ricorrenti con riserva alle prove suppletive, e dispone una simulazione della graduatoria alternativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’adempimento istruttorio. La simulazione depositata dall’Ateneo si risolve in un elenco alfabetico di oltre sessanta pagine con i soli codici alfanumerici dei candidati, dal quale non è possibile desumere il collocamento dei ricorrenti. L’incombente, reiterato con l’ordinanza n. 392/2024, non assolve alla sua funzione: non è dunque accertabile alcun profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Nel merito, il primo motivo è respinto. L’elenco degli ammessi alla prova scritta è un atto endoprocedimentale: il suo ritiro non integra un provvedimento di autotutela decisoria e non consolida alcun legittimo affidamento in capo ai concorrenti. Nelle selezioni pubbliche solo la graduatoria finale attribuisce il bene della vita. Il ritiro, peraltro, interviene a pochi giorni di distanza, intervallo inidoneo a far maturare una posizione di vantaggio.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati. L’amministrazione ha letto il bando in senso letterale e restrittivo, espungendo il quesito perché non conforme alla previsione di una sola risposta esatta. L’operato si colloca nel solco del principio di legalità, ma oblitera il buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
La selezione serve a individuare i candidati migliori, cioè quelli con il punteggio più alto per maggior numero di risposte esatte. Attribuire 0,50 punti a tutti premia chi ha scelto opzioni errate, pur disponendo di maggiori chances, e penalizza chi aveva risposto correttamente. L’esito è plasticamente dimostrato dall’esclusione dei ricorrenti, ammessi in prima battuta proprio perché avevano individuato la risposta esatta.
Un’interpretazione orientata della lex specialis, che contemperi legalità e buon andamento, avrebbe imposto di riconoscere il punteggio aggiuntivo ai soli candidati che avessero contrassegnato la seconda risposta indicata dal Cineca, evitando esiti irragionevoli e sproporzionati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non contengono i nominativi dei ricorrenti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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