Accesso agli atti e sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese (TAR Sardegna n. 243 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio determina la carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso, con conseguente declaratoria di improcedibilità. Il giudizio di soccombenza virtuale sul regolamento delle spese resta affidato alla valutazione complessiva del contegno delle parti. Sussistono eccezionali ragioni di compensazione quando il ritardo dell’amministrazione si spieghi con la peculiare complessità e mole della richiesta, con la risalenza nel tempo della documentazione e con la sua natura prevalentemente cartacea, e quando il ricorso presenti profili di dubbia ammissibilità. La compensazione integrale presuppone una motivazione specifica, non essendo sufficiente il mero esito processuale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato in data 17.11.2023 istanza di accesso agli atti e ai documenti relativi alla convenzione di lottizzazione, chiedendo la documentazione necessaria a quantificare il valore delle opere di urbanizzazione e gli oneri corrisposti dai lottizzanti. L’esigenza difensiva derivava dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo patrimoniale con cui il Comune gli aveva intimato il pagamento di oneri di urbanizzazione. L’amministrazione non aveva riscontrato l’istanza, cosicché il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del silenzio diniego.

Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta, eccettuato un atto di transazione, rispetto al quale si è riservato la consegna qualora rinvenuto nei propri archivi. La parte resistente ha quindi chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla declaratoria di improcedibilità, ma ha insistito per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della concorde prospettazione delle parti in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. La sopravvenuta ostensione dei documenti, ancorché parziale, e la riserva dell’amministrazione sulla trasmissione del documento mancante rendono sostanzialmente venute meno le ragioni della controversia. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La questione più delicata riguarda il regolamento delle spese. Il ricorrente aveva chiesto la condanna dell’amministrazione, valorizzando il carattere difensivo dell’accesso, la facile reperibilità dei documenti — trattandosi degli stessi atti utilizzati dal Comune per quantificare gli oneri — e l’assenza di qualsiasi risposta, anche interlocutoria, prima del ricorso.

Il Collegio riconosce il contesto assai peculiare della vicenda. Le ragioni addotte dall’amministrazione nella memoria di replica appaiono idonee a giustificare il ritardo: la rilevantissima mole e la genericità della richiesta, la risalenza nel tempo della convenzione urbanistica, la natura in gran parte cartacea del materiale, l’esigenza di scannerizzazione e la sopravvenienza dell’istanza in prossimità delle festività natalizie, con riduzione del personale disponibile.

A ciò si aggiunge la considerazione che il ricorso proposto dal ricorrente appariva al limite dell’ammissibilità. Su tali basi il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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