T.f.r. e ammissione al passivo del datore fallito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16928 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore ha diritto all’ammissione del credito per T.f.r. allo stato passivo del datore di lavoro insolvente al fine di ottenerne il pagamento dal Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps, surrogato di diritto per il pagamento effettuato. Tale diritto sussiste sia per il periodo antecedente al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, legge n. 297/1982, sia per il periodo successivo, ai sensi dell’art. 1, commi 755-757, legge n. 296/2006, non essendo il datore di lavoro un mero adiectus solutionis causa. È pertanto indifferente il periodo di maturazione del credito per T.f.r., in ragione del mancato versamento datoriale delle somme trattenute a titolo di contributi.

Il Fatto

Una lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale aveva parzialmente ammesso il proprio credito allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro, escludendo il credito per T.f.r. di importo insinuato.

Il Tribunale aveva distinto il regime di gestione del T.f.r. anteriore e posteriore al 31 dicembre 2006, ritenendo non provata l’imputazione della somma non versata e potendosi essa riferire al periodo ante 2006. Il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo la nullità del decreto per vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato pacifico dell’esigibilità del credito per T.f.r. alla cessazione del rapporto di lavoro e del suo riconoscimento, quanto all’entità insinuata, da parte dello stesso Tribunale. Ribadisce che il principio di non contestazione, pur rilevante come tecnica di semplificazione della prova, non comporta l’automatica ammissione del credito allo stato passivo, competendo al giudice delegato e al tribunale fallimentare il potere di sollevare d’ufficio ogni eccezione in tema di verificazione dei fatti e delle prove.

Quanto al merito, la Corte afferma che il lavoratore ha diritto all’ammissione del credito per T.f.r. allo stato passivo del datore insolvente per ottenerne il pagamento dal Fondo di Garanzia presso l’Inps, surrogato di diritto nei diritti del lavoratore. Il Fondo, una volta erogata la prestazione, è surrogato nel privilegio di cui agli artt. 2751-bis e 2776 cod. civ., dovendo provare soltanto l’avvenuta erogazione e la sussistenza del diritto al T.f.r. in capo al lavoratore.

La Corte esclude poi che il datore di lavoro rivesta la qualità di mero adiectus solutionis causa, non perdendo la titolarità passiva dell’obbligazione. Gli artt. 1, commi 755-757, legge n. 296/2006 delineano un rapporto trilaterale tra datore, Fondo e prestatore di lavoro, in cui il lavoratore resta legittimato all’ammissione allo stato passivo per le quote maturate e non versate al Fondo Tesoreria.

Ne consegue che è indifferente il periodo di maturazione del credito per T.f.r., con la sua ammissione allo stato passivo per l’importo insinuato. Il ricorso principale è pertanto accolto. Il ricorso incidentale del fallimento è invece rigettato: il Tribunale ha seguito un percorso argomentativo logico e coerente, utilizzando le buste paga prive di sottoscrizione solo per la specificazione interna del quantum di un periodo provato nella sua interezza, senza che ricorra alcuna delle anomalie motivazionali sindacabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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