TFS dei dipendenti pubblici: la proposta in Aula e l’udienza del 2027

La proposta di legge C. 1254, che accorcia l’attesa del TFS per i dipendenti pubblici, è in Aula alla Camera, ma il testo non indica come coprirne i costi. Per la Corte costituzionale il pagamento differito a chi lascia il servizio per limiti di età o di servizio contrasta con la Costituzione: la questione torna in udienza il 14 gennaio 2027.

Cosa prevede la proposta di legge C. 1254 sul TFS?

Prevede un’attesa più breve e rate più alte. Il trattamento di fine servizio (TFS) è la somma che il dipendente pubblico riceve quando lascia il lavoro: è l’equivalente pubblico della liquidazione. In questo articolo la sigla comprende anche il trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, perché le regole su tempi e rate valgono per entrambi.

La proposta di legge C. 1254 è stata presentata il 28 giugno 2023 dal deputato Alfonso Colucci e da altri deputati. Il testo della proposta ha un solo articolo, con due regole:

  • per chi lascia il servizio per limiti di età o di servizio, il termine per pagare il TFS scende da dodici a tre mesi dalla cessazione; negli altri casi, come la pensione anticipata, restano ventiquattro mesi;
  • le cifre che regolano le rate salgono: 50.000 euro diventano 63.600 e 100.000 euro diventano 127.200, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2023.

Il testo è del 2023 e sostituisce le parole «dodici mesi», che nel frattempo la legge di bilancio 2026 ha cambiato in «nove mesi», con effetto dal 2027. Lo segnala la nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato della Camera del 16 ottobre 2026, un documento tecnico preparato a supporto delle valutazioni dei deputati.

La Commissione Lavoro ha scelto la proposta come testo base il 31 gennaio 2024 e ha chiesto al Governo la relazione tecnica, il documento che stima i costi di una legge (art. 17 della legge 196/2009). Dal 2025 un comitato ristretto, cioè un piccolo gruppo di deputati della Commissione, ha cercato un testo nuovo che superasse i problemi di costo, senza trovarlo. L’8 ottobre 2026 la Commissione ha chiuso l’esame senza dare alla relatrice il mandato a riferire in Aula. L’Assemblea discute quindi il testo originario.

La discussione generale si è svolta il 19 ottobre 2026. Dal 27 ottobre la proposta è all’ordine del giorno dell’Assemblea. La Commissione Bilancio, che deve dare il parere sui costi, ha avviato l’esame il 21 ottobre e lo ha rinviato.

Quanto aspetta oggi un dipendente pubblico per avere il TFS?

Dipende da come finisce il rapporto di lavoro e da quanto vale il TFS. I tempi sono fissati dall’art. 3 del decreto-legge 79/1997:

  • chi lascia il servizio per limiti di età o di servizio, o è collocato a riposo d’ufficio per anzianità massima, aspetta dodici mesi; l’attesa scende a nove mesi solo per chi matura i requisiti per la pensione dal 1° gennaio 2027 (legge 199/2025, art. 1, comma 198);
  • chi lascia il lavoro negli altri casi, per esempio con la pensione anticipata o con le dimissioni, aspetta ventiquattro mesi;
  • in caso di inabilità o di decesso il differimento non si applica e vale il termine di tre mesi previsto dalla stessa norma; dal 2025 questa regola copre anche i dipendenti invalidi o inidonei al servizio (decreto-legge 25/2025);
  • scaduta l’attesa, l’ente ha altri tre mesi per pagare; dopo sono dovuti gli interessi.

Poi ci sono le rate, fissate dall’art. 12, comma 7, del decreto-legge 78/2010:

  • fino a 50.000 euro lordi il TFS si paga in un’unica soluzione;
  • sopra 50.000 e sotto 100.000 euro si paga in due rate annuali, la prima di 50.000 euro;
  • da 100.000 euro in su si paga in tre rate annuali, le prime due di 50.000 euro.

Un esempio. Chi lascia il servizio per limiti di età nel 2026 con un TFS di 80.000 euro lordi riceve i primi 50.000 euro dopo dodici mesi, più i tre mesi concessi all’ente per pagare. Gli altri 30.000 euro arrivano con la rata dell’anno successivo.

Perché lo Stato paga il TFS in ritardo?

Per risparmiare. Differimento e rate sono nati come misure di finanza pubblica. La norma sulle rate lo dice in modo espresso: le presenta come un contributo al consolidamento dei conti pubblici.

La nota del Servizio Bilancio ricostruisce le tappe e i risparmi stimati all’epoca:

  • nel 2010 il decreto-legge 78/2010 ha introdotto le rate, con soglie di 90.000 e 150.000 euro;
  • nel 2011 il decreto-legge 138/2011 ha differito i pagamenti, con un risparmio stimato di 1.065 milioni di euro per il solo 2013;
  • nel 2013 la legge 147/2013 ha portato a dodici mesi l’attesa per i pensionamenti per limiti di età o di servizio e ha abbassato le soglie delle rate a 50.000 e 100.000 euro.

Secondo la stessa nota, solo di recente il legislatore è andato in senso opposto, con la legge di bilancio 2026: da dodici a nove mesi, dal 2027. Il costo stimato è di 265 milioni di euro nel 2027 e di 272 milioni nel 2028.

Il pagamento differito del TFS è costituzionale?

No, per chi lascia il servizio per limiti di età o di servizio. Lo ha detto la Corte costituzionale nel 2023, ma ha lasciato al legislatore il compito di rimediare.

Con la sentenza n. 130 del 2023 la Corte ha ricondotto il TFS alla retribuzione differita, con una funzione anche previdenziale: è una parte della retribuzione che si incassa alla fine del rapporto e che aiuta il lavoratore quando lo stipendio si ferma. La norma di riferimento è quindi l’art. 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata al lavoro e sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa (Corte cost. n. 130/2023).

La Corte ha riscontrato una lesione dell’art. 36 nel differimento previsto per chi lascia il servizio per limiti di età o di servizio. Ha però dichiarato inammissibili le questioni, cioè non ha annullato le norme: il modo di eliminare il differimento spetta al legislatore, perché l’impatto sulla cassa è rilevante e serve una scelta sulla gradualità. Sulle rate il giudizio è più articolato. Il sistema esonera i trattamenti più bassi, ma insieme al differimento aggrava la lesione.

La sentenza contiene anche un avvertimento. La discrezionalità del legislatore è limitata nel tempo e «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa».

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale nel 2026?

Ha rinviato la decisione al 14 gennaio 2027, per dare al Parlamento il tempo di una riforma. Nel 2025 i tribunali amministrativi regionali (TAR) di Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia avevano sollevato di nuovo la questione.

Con l’ordinanza n. 25 del 2026, depositata il 5 marzo, la Corte ha esaminato le modifiche arrivate dopo il 2023 e le ha giudicate di portata circoscritta:

  • il decreto-legge 25/2025 riguarda solo un gruppo ristretto di aventi diritto, i lavoratori invalidi e inidonei;
  • la legge di bilancio 2026 riduce i tempi in misura esigua, solo per il termine di liquidazione e solo dal 2027;
  • dalla stessa legge non risulta un disegno per eliminare, nel tempo, sia il differimento sia le rate.

La Corte chiede al legislatore una riforma, anche graduale, che riporti i pagamenti del TFS ai tempi normali entro un orizzonte definito e ragionevole. L’effetto sulla cassa può essere distribuito su più anni. Per lasciare il tempo di decidere, la Corte ha fissato una nuova udienza pubblica per il 14 gennaio 2027. In quella sede valuterà se nel frattempo è arrivata una legge che pianifica l’eliminazione dei due meccanismi.

È la tecnica del rinvio a data fissa. L’ordinanza richiama il precedente del 2018 sull’aiuto al suicidio (Corte cost. ord. n. 207/2018).

Quanto costerebbe la proposta e perché il Governo è contrario?

Più di 4,4 miliardi di euro nel primo anno, secondo la stima dell’INPS depositata dal Governo in Commissione. La Ragioneria generale dello Stato, il dipartimento del Ministero dell’economia che verifica i costi delle leggi, non l’ha validata.

La relazione tecnica ipotizza che la proposta si applichi dal 2024. I numeri principali:

  • nel primo anno l’effetto è di 4.400,6 milioni di euro, che scendono a 3.828,5 al netto delle imposte che tornano allo Stato;
  • nel secondo anno l’effetto è di 759,6 milioni lordi;
  • negli anni successivi gli effetti oscillano e in alcuni anni sono di segno opposto, cioè riducono la spesa rispetto alle regole attuali.

La Ragioneria ha verificato negativamente la relazione con una nota del 5 marzo 2024. Ha rilevato che la proposta peggiora i saldi di finanza pubblica, in particolare l’indebitamento netto, cioè il deficit delle amministrazioni pubbliche, e che non ha copertura. Ha aggiunto che la decorrenza retroattiva delle nuove soglie potrebbe alimentare contenziosi e altri costi. Il Governo ha espresso parere contrario all’ulteriore corso della proposta.

La nota del Servizio Bilancio conclude che i costi non sono quantificati né coperti nel testo e che la stima andrebbe aggiornata, anche alla luce della legge di bilancio 2026. Non è un dettaglio formale: l’art. 81 della Costituzione stabilisce che ogni legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Che cosa cambia per i dipendenti pubblici?

Per ora nulla: valgono le regole in vigore finché non arrivano una legge o una decisione della Corte. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.

Il punto è il calendario. La Corte ha indicato una strada possibile: una riforma graduale, con tempi definiti e l’effetto sulla cassa distribuito su più anni. La proposta C. 1254 fa un’altra scelta: un solo passaggio da dodici a tre mesi e soglie più alte con effetto retroattivo. Per questo il costo stimato si concentra nel primo anno. E una legge approvata senza copertura si esporrebbe a una censura per violazione dell’art. 81 della Costituzione.

Le fonti non dicono due cose. La nota della Camera non dice quanto costerebbe oggi la proposta: la stima dell’INPS risale al 2024 e va aggiornata. L’ordinanza non dice che cosa farà la Corte il 14 gennaio 2027 se la legge non arriva. Nel caso dell’aiuto al suicidio il Parlamento non intervenne e la Corte decise da sola (Corte cost. n. 242/2019). Sul TFS, però, la Corte ha insistito più volte sul peso della spesa per la cassa dello Stato. La questione è aperta.

Sul piano pratico, per chi lascia il servizio oggi:

  • restano i tempi in vigore e, superato il termine di pagamento, sono dovuti gli interessi;
  • chi va in pensione e ha bisogno di liquidità può chiedere a una banca aderente all’accordo quadro un finanziamento pari al TFS maturato, fino a 45.000 euro, con la certificazione dell’ente che paga il TFS; è un prestito, non il pagamento del TFS (art. 23 del decreto-legge 4/2019);
  • anche le differenze riconosciute dal giudice in una causa sul calcolo del TFS seguono i tempi delle rate: nel caso deciso, finché non era scaduta la seconda rata l’INPS non era inadempiente (TAR Trentino-Alto Adige n. 259/2025).

Fonti

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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